Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
4.1 Inquinanti organici persistenti e sostanze organiche alogenate (allegati 1.1 e 1.2)
Con le decisioni SC-7/13, SC-9/11 e SC-9/12 della settima e nona Conferenza delle Parti alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti sono stati inclusi nell’allegato A della Convenzione il pentaclorofenolo (PCP), i suoi sali e i suoi esteri, il dicofol nonché l’acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori. Di conseguenza si è reso necessario trasferire nell’allegato 1.1 il PCP e il dicofol attualmente disciplinati nell’allegato 1.2 ORRPChim. Inoltre, occorre integrare l’elenco di cui al numero 3 allegato 1.1 ORRPChim con il PFOA e i suoi composti precursori e inserire al numero 1 capoverso 3 un rimando alle relative prescrizioni nell’allegato 1.16.
Il trasferimento del PCP e del dicofol nell’allegato 1.1 non ha alcun effetto materiale nella pratica. Le disposizioni negli allegati 1.2 e 2.4 vietano già l’immissione sul mercato degli oggetti noti dotati di PCP, segnatamente prodotti tessili, prodotti in pelle e legno. Per quanto riguarda il dicofol, non sono noti altri impieghi al di fuori della protezione dei vegetali.
4.2 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4)
Nell’allegato 1.4 viene riportato il rimando alle disposizioni dell’allegato 2.9, poiché nel
quadro di questa modifica dell’ordinanza vengono create in quell’ambito nuove possibilità per chiedere un’autorizzazione eccezionale (cfr. capitolo 4.9).
4.3 Sostanze stabili nell’aria (all. 1.5)
Secondo la versione proposta, l’immissione sul mercato di sostanze stabili nell’aria per determinati impieghi è consentita solo in contenitori riutilizzabili (n. 4.1 cpv. 2)3. Si tratta di un allineamento alla disposizione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 («regolamento F-Gas»), il cui scopo è prevenire il commercio illegale di sostanze non consentite che impoveriscono lo strato di ozono, ridurre le emissioni di quantità residue da contenitori monouso e prevenire al contempo la produzione di rifiuti. La norma armonizzata con l’UE costituisce inoltre una semplificazione sia per le autorità doganali che per le autorità esecutive cantonali. La norma interessa l’immissione sul mercato per l’impiego come prodotto refrigerante, solvente, prodotto estinguente nonché per gli impieghi di esafluoruro di zolfo consentiti.
Vengono altresì adeguati alla legislazione europea gli obblighi di etichettatura di cui al numero
8. Secondo il nuovo capoverso 1bis, il fabbricante deve etichettare di conseguenza i contenitori con sostanze riciclate o rigenerate (dove il termine «rigenerato» utilizzato nell’ORRPChim comprende i termini «riciclato» e «rigenerato» utilizzati nel regolamento F-Gas). Questa misura serve a garantire la certezza del diritto per gli utilizzatori di queste sostanze come pure per le competenti autorità cantonali.
Inoltre vengono effettuate precisazioni in vari punti dell’allegato 1.5. Ciò contribuisce a rafforzare la certezza del diritto per gli interessati e non ha effetti materiali.
3 Nella legislazione vigente una tale limitazione sussiste solo per la fornitura di prodotti refrigeranti stabili nell’aria in contenitori con una capacità superiore a 100 g (all. 2.10 n. 2.5 cpv. 2); questa restrizione viene ora disciplinata nell’allegato 1.5 numero 4.1 capoverso 2 ed estesa alla fattispecie dell’importazione e a quantità inferiori a 100 g (cfr. anche le relative spiegazioni al capitolo sui prodotti refrigeranti). 9/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138