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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

L’attuale obbligo di notifica per le aziende che utilizzano sostanze o preparati contenenti PFOS per un impiego finora autorizzato (n. 1.4 della versione vigente) deve essere abrogato. Di conseguenza, sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende di cromatura dura che possono utilizzare PFOS in sistemi a ciclo chiuso al massimo ancora fino al 1° dicembre 2025.

Il numero 2 contiene le nuove prescrizioni concernenti l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e i suoi composti precursori. Secondo il numero 2.1, la prescrizione si applica per il PFHxS sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali. Sono considerati composti precursori, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula C6F13direttamente collegato a un atomo di zolfo come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxS. Pertanto, oltre agli alogenuri, agli esteri o alle ammidi dell’acido solfonico sono considerati composti precursori anche i tioli (solfuri) che vengono ossidati a PFHxS tramite il solfossido e l’acido solfinico. Il numero 2.2 capoverso 1 contiene gli ampi divieti di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego di PFHxS e dei suoi composti precursori, sia per le sostanze in quanto tali che per le sostanze e i preparati che le contengono. Il numero 2 vieta l’immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o suoi composti precursori. I valori limite sono fissati a 25 ppb per il PFHxS e a 1000 ppb per i composti precursori del PFHxS. Al numero 5 capoverso 2 lettera a delle disposizioni transitorie è sancito che questi valori limite non si applicano ai prodotti per l’abbattimento di nebbie e aerosol nei processi di cromatura dura, poiché i preparati contenenti PFOS contengono generalmente impurità inevitabili di PFHxS. La lettera b sancisce che le sostanze estinguenti immesse sul mercato prima del 1° ottobre 2022 possono continuare ad essere utilizzate se contengono PFHxS o i composti precursori del PFHxS solo come impurità inevitabili. Questa deroga viene concessa anche se non sussiste alcuna evidenza che, dopo il divieto d’impiego di prodotti estinguenti contenenti PFOS, i prodotti estinguenti introdotti negli impianti contengano PFHxS o composti precursori in concentrazione superiori ai valori limite menzionati. La lettera c sancisce infine che i divieti di immissione sul mercato non si applicano agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

Il numero 3 comprende le prescrizioni concernenti il PFOA e i suoi composti precursori decise dal Consiglio federale e che entreranno in vigore il 1° giugno 2021, integrate con le nuove prescrizioni concernenti i PFCA C9–C14-PFCA e le sostanze a essi correlate.

 I capoversi 1 – 4 del numero 3.1 regolamentano le definizioni. Per il PFOA e i suoi composti

precursori sono state adattate nel capoverso 1 alla decisione SC-9/12 della COP 9. Il capoverso 2 specifica a titolo di precisazione quali gruppi di sostanze non sono sostanze correlate al PFOA sulla base delle attuali conoscenze. Secondo il capoverso 3, i PFCA a catena lunga regolamentati comprendono gli acidi perfluornonanoico, perfluorodecanoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluorotridecanoico e perfluorotetradecanoico sotto forma dei loro isomeri lineari e ramificati e dei loro sali. Le sostanze a essi correlate comprendono fondamentalmente sostanze compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula CnF2n+1 con n = 8 – 13 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, se vengono degradate a PFCA C9–C14. Il capoverso 4 chiarisce quali gruppi di sostanze non vengono degradate a PFCA C9–C14.

 Il numero 3.2 contiene i divieti per il PFOA e i suoi composti precursori che sono state ripresi

invariati nonché le nuove prescrizioni concernenti i PFCA C9–C14-PFCA e le sostanze a essi correlate. Per la somma dei PFCA C9–C14 si applica lo stesso valore limite di 25 ppb applicato al PFOA, mentre per le sostanze a essi correlate il limite e di 260 ppb contro le 1000 ppb vigenti per le sostanze correlate al PFOA.

 Le deroghe di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettere a – d sono state riprese invariate dalla

versione vigente (n. 2.4 cpv. 1) e integrate con i PFCA C9–C14 nella lettera a. A seguito del processo di telomerizzazione viene generata un’elevata percentuale di frazione C8 contenente anche sostanze correlate ai PFCA C9–C14. La deroga si applica per varie fasi

14/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138