Rapporto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

4.4 Amianto (all. 1.6)

A causa delle proprietà cancerogene e di altre proprietà nocive per la salute evidenziate dalle fibre di amianto, oltre all’immissione sul mercato e all’impiego è vietata in Svizzera anche l’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto. Questo divieto d’esportazione mira a impedire che preparati e oggetti usati contenenti amianto possano danneggiare la salute di persone in Paesi con requisiti meno rigorosi in fatto di protezione della salute.

D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’UFAM può ora concedere su richiesta motivata deroghe al divieto d’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto se quest’ultimo è presente solo in piccole quantità e in forma legata. Si applicano le stesse condizioni rigorose valide per le autorizzazioni eccezionali che possono essere concesse in Svizzera su richiesta e dopo un approfondito esame. Ad esempio, la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro si orientano alla direttiva CFSL e alle regole della SUVA concernenti l’amianto. Gli uffici si basano sui dati forniti dai richiedenti.

Tuttavia, l’esportazione di apparecchi e impianti contenenti amianto in seguito a un’autorizzazione eccezionale può avere come conseguenza che a esportazione avvenuta non sia garantita la sicurezza sul lavoro. Una volta rilasciata un’autorizzazione eccezionale, l’UFAM e l’UFSP non hanno alcuna possibilità di verificare il rispetto delle necessarie misure di protezione. Gli apparecchi e gli impianti contenenti amianto esportati sono soggetti alla legislazione svizzera solo fino al confine nazionale e le autorità svizzere non possono garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro durante l’esercizio, i lavori di manutenzione e la rottamazione al termine della durata di vita. Le disposizioni dei vari Paesi importatori presentano grandi differenze nell’impiego di amianto. Inoltre non è possibile impedire l’eventuale rivendita in Paesi terzi. Di fatto, quindi, quando si esportano apparecchi e impianti contenenti amianto non è possibile garantire un livello di protezione pari a quello garantito in Svizzera.

Per questi motivi occorre abrogare la possibilità di rilasciare un’autorizzazione eccezionale per l’esportazione di apparecchi e impianti contenenti amianto.

4.5 Sostanze CMR (allegato 1.10)

Con il regolamento (UE) n. 2020/2096, pubblicato il 16 dicembre 2020, i dispositivi medici vengono esclusi dalle registrazioni 28 – 30 dell’allegato XVII del regolamento REACH. Pertanto, secondo la legislazione europea sui prodotti chimici, i dispositivi medici non rientrano più nel divieto di fornitura al grande pubblico di sostanze e preparati contenenti CMR. Ciò viene motivato con il fatto che il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici contiene disposizioni dettagliate sulle sostanze CMR (all. I cap. II n. 10.4) che definiscono il livello di protezione per i dispositivi medici e che occorre evitare un doppio disciplinamento. Per quanto concerne i dispositivi medici, la Svizzera prevede per le sostanze CMR requisiti simili a quelli della legislazione europea. Per questa ragione la legislazione speciale dovrebbe avere la precedenza anche in questo ambito, in particolare poiché non disciplina solo in base al pericolo, bensì tiene conto anche dell’esposizione e del rischio.

Pertanto, nel quadro della presente revisione viene modificato il numero 2 dell’allegato 1.10, in modo tale che i divieti non si applicano ai prodotti farmaceutici e nemmeno ai dispositivi medici (n. 2 cpv. 1 lett. a).

4.6 Sostanze per- e polifluoroalchiliche (all. 1.16)

L’allegato 1.16 dell’ORRPChim concernente le sostanze per- e polifluoroalchiliche contiene attualmente disposizioni riguardanti l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati. Con la modifica del 17 aprile 2019, l’allegato è stato integrato con divieti generali di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego di acido perfluorottanoico (PFOA) e composti precursori. Le disposizioni, che entreranno in vigore il 1° giugno 2021, sono orientate a quelle

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