Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
nel prodotto finito come l’abbigliamento outdoor. Insieme alle pitture e agli inchiostri da stampa contenenti composti precursori del PFOA, questi impieghi hanno causato significative immissioni nell’ambiente. Dopo l’entrata in vigore dei divieti per il PFOA e i suoi composti precursori, anche in questo caso occorre impedire in sintonia con la legislazione europea che offerenti extra europei di tessuti, carte e cartoni nonché di oggetti contenenti fluoropolimeri passino a composti del fluoro con catene più lunghe. Dal punto di vista della tecnica normativa si potrebbero disciplinare nello stesso numero le prescrizioni vigenti per il PFOA e le nuove prescrizioni previste per i PFCA C9–C14. In linea di principio, per i composti del fluoro a catena più lunga sono previste le stesse deroghe a tempo determinato stabilite per il PFOA; solo per determinati e strettamente delimitati impieghi di fluoropolimeri sono previste deroghe supplementari per i PFCA C9–C14.
Un adeguamento per il PFOA e i suoi composti precursori basato sulla decisione SC-9/12 della COP 9 riguarda il divieto di riutilizzare schiume antincendio già immesse sul mercato e presenti in impianti mobili e stazionari che conformemente alle disposizioni contengono composti precursori del PFOA. Secondo la bibliografia, i concentrati di schiuma estinguente a base telomerica C6 di vecchia produzione possono contenere aggiunte di sostanze a base telomerica C8 che nell’ambiente possono degradare a PFOA. Nell’Unione europea la decisione della COP 9 è stata attuata in modo tale che le schiume estinguenti che contengono più di 0,025 ppm di PFOA o più di 1 ppm di composti precursori del PFOA già presenti in impianti mobili e stazionari possono essere utilizzate ancora fino a luglio 2025; a partire dal 2023, al verificarsi di un evento tutta l’acqua di spegnimento deve essere ritenuta. Non è consentito l’impiego di queste schiume estinguenti per scopi di formazione e per prove, a meno che in quest’ultimo caso non vengano raccolte tutte le emissioni.
In Svizzera l’analisi dei campioni prelevati nel 2013 presso 35 offerenti di schiume estinguenti ha evidenziato che in circa il 25 per cento dei casi è stato trovato PFOA e in circa il 50 per cento dei casi un composto precursore del PFOA, segnatamente l’8:2 fluorotelomer solfonato (8:2 FTS) in concentrazioni superiori al limite di accertamento. Il 90 per cento dei valori misurati era inferiore a 0,4 ppm per il PFOA e inferiore a 4 ppm per l’8:2 FTS. In un quarto dei campioni contenenti PFOA le concentrazioni si situavano tra 0,1 e 3,6 ppm, con un valore medio calcolato pari a circa 0,85 ppm. Frequenti concentrazioni di 8:2 FTS si situavano tra 1 e 5 ppm6. Per evitare che a causa della presenza di tracce di PFOA e di suoi composti precursori i prodotti estinguenti presenti negli impianti vengano sostituiti con schiume estinguenti che, sebbene rispettino il valore limite per queste sostanze, continuano a contenere composti telomerici C6, il presente avamprogetto di regolazione non prevede alcun valore limite per il PFOA e i suoi composti precursori nei prodotti estinguenti già immessi sul mercato. In questo modo si evita l’acquisizione anzitempo di nuovo prodotto estinguente e lo smaltimento di prodotto estinguente già presente negli impianti, il che non sarebbe opportuno dal punto di vista ecologico e comporterebbe costi. Ma se i prodotti estinguenti contengono aggiunte di sostanze a base telomerica C8, possono essere impiegati solo entro la fine del 2022.
4.6.4 I disciplinamenti in dettaglio
Le prescrizioni concernenti il PFOS contenute nei numeri 1.1 e 1.2 del progetto di una nuova versione dell’allegato 1.16 sono state riprese invariate dalla legislazione vigente. Le vigenti deroghe di cui al numero 1.3 sono state abrogate, ad eccezione degli impieghi a scopo di analisi e ricerca, mentre la deroga per l’impiego di PFOS per l’abbattimento di nebbie e aerosol nei processi di cromatura dura e stata trasformata in una deroga a tempo determinato che ora è riportata nelle disposizioni transitorie al numero 5 capoverso 1.
6 Favreau, P., Poncioni-Rothlisberger, C., Place, B.J., Bouchex-Bellomie, H., Weber, A., Tremp, J., Field, J.A., Kohler, M., 2017. Multianalyte profiling of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in liquid commercial products. Chemosphere, Volume 171, pp. 491 – 501. 13/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138