Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
1 Situazione iniziale
Dopo il respingimento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del popolo, nel quadro del suo programma d’azione per il rinnovamento dell’economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l’altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell’UE, per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’utilizzazione di tali prodotti.
L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) disciplina in 36 allegati l’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi e, in particolare, le restrizioni e i divieti concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego.
La continua evoluzione della legislazione EU in materia di prodotti chimici, in particolare l’aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento REACH [1], rende necessario un adeguamento costante dell’ORRPChim. Un’ulteriore necessità di modifiche sussiste a seguito dell’aggiornamento della legislazione nei contratti internazionali come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03) che, in qualità di Parte contraente, la Svizzera deve integrare nella legislazione nazionale. Anche in questo caso si orienta quanto più possibile alla corrispondente attuazione nell’UE [2]. In questo contesto il progetto contiene modifiche a disposizioni vigenti e nuove disposizioni concernenti le sostanze per- e polifluoroalchiliche estremamente longeve [3] [4] [5] [6], i silossani ciclici molto persistenti e molto bioaccumulabili [7], gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) cancerogeni che vengono tenuti in circolazione con il riciclaggio di pneumatici fuori uso e che sotto forma di granulato per campi sportivi possono mettere in pericolo la salute delle persone [8] nonché i dispositivi medici contenenti «sostanze CMR»[9]. Inoltre, a seguito della mozione Chevalley del 26 settembre 2019 (19.4182 «Quando saranno vietate le plastiche oxo?») accolta dal Parlamento, occorre vietare come nell’UE l’immissione sul mercato delle plastiche oxodegradabili [10].
Anche altre modifiche minori riguardano l’armonizzazione di disposizioni vigenti con la legislazione europea [11] o si sono rese necessarie a seguito di riscontri pervenuti dal settore interessato o di esperienze accumulate nell’esecuzione.
Una serie di misure contenute nell’avamprogetto si fonda sul «Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari» adottato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017 [12]. Con il piano d’azione sono state decise varie misure volte a ridurre i rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nell’ambito non professionale. Nel 2019 l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha pubblicato un elenco di prodotti fitosanitari omologati per l’impiego non professionale (misura 6.2.2.3); da gennaio 2021 potranno essere consegnati agli utilizzatori non professionali solo questi prodotti. La misura 6.2.2.4 «Criteri più rigorosi per l’omologazione di prodotti fitosanitari per l’impiego non professionale» mira a limitare la gamma di prodotti fitosanitari in modo tale da ridurre i rischi per le persone e l’ambiente. A tale scopo occorre adeguare i requisiti per l’omologazione di prodotti fitosanitari per la categoria di utilizzatori «impiego non professionale». Per quanto concerne le irroratrici per prodotti fitosanitari, attualmente devono essere controllate periodicamente e dotate di serbatoio di lavaggio solo se vengono impiegate nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Con il piano d’azione sono state decise le misure 6.1.2.2 «Controllo delle irroratrici anche al di fuori della PER» e 6.2.1.1.b «Montaggio di un serbatoio d’acqua per la pulizia dell’irroratrice sul campo al di fuori della PER». In questo modo si intende adeguare al livello attuale della PER i requisiti posti alle irroratrici.
3/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138