Rapporto ORRPChim
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Le deroghe al divieto generale di immissione sul mercato sono riportate al numero 2. Secondo il numero 2 capoverso 1, si applicano deroghe per l’immissione sul mercato di D4, D6 e/o D6 destinati all’impiego professionale o commerciale come monomeri per la fabbricazione polimeri siliconici e la polimerizzazione in emulsione (lett. a – b), come prodotti intermedi per la fabbricazione di composti organosilicici (lett. c), come prodotti di partenza per la fabbricazione di oggetti in impianti industriali compresi sostanze e preparati che sono necessari per la fabbricazioni dei prodotti di partenza (lett. d), nonché come prodotti per il trattamento delle superfici di non metalli (lett. e) e come reagenti per scopi di analisi e ricerca.
Il numero 2 capoverso 2 disciplina alle lettere a e b le deroghe per determinati prodotti contenenti D4, D5 e/o D6, segnatamente i dispositivi medici (lett. a), nonché i prodotti per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti d’antiquariato (lett. b). Queste deroghe si applicano da un lato per l’impiego delle sostanze secondo le disposizioni o tengono conto del fatto che i preparati contenenti polimeri siliconici possono comprendere le sostanze a seguito del processo di produzione. Alla lettera C dei numeri 1 – 6 sono definite deroghe per il D4, D5 e/o D6 in preparati in impieghi specifici, se questi preparati sono basati su polimeri siliconici.
Il numero 2 capoverso 3 consente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati necessari per la fabbricazione dei prodotti che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2.
Il numero 2 capoverso 4 lettera a relativizza il divieto generale d’impiego delle sostanze in modo tale da consentire il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce con D5, se l’attività viene svolta in un sistema a circuito chiuso sorvegliato, nel quale il liquido pulente viene riciclato o incenerito. La lettera b disciplina la deroga per l’immissione sul mercato di D5 destinato a questo scopo.
Il numero 3 capoverso 1 disciplina le date specifiche per l’entrata in vigore dei divieti di immissione sul mercato per i prodotti cosmetici leave-on, i dispositivi medici, il D5 come solvente per l’impiego nel lavaggio a secco in sistemi a ciclo non chiuso e i medicamenti (lett. a). Per tutte le altre sostanze e gli altri preparati i divieti entrano in vigore il 1° aprile 2024 (lett. c), fatti salvi i prodotti cosmetici lavabili contenenti D4 e D5, per i quali il Consiglio federale ha già deciso con la modifica del 17 aprile 2019 dell’ORRPChim un divieto che secondo il numero 2 capoverso 6 dell’allegato 2.2 dell’ORRPChim entrerà in vigore il 1° giugno 2021.
Il numero 4 capoverso 2 disciplina infine le date per l’entrata in vigore dei divieti d’impiego dei silossani ciclici per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce in sistemi a circuito non chiuso. Le date previste sono il 14 aprile 2024 per il D4 e il D6 nonché il 1° aprile 2027 per il D5.
4.8 Prodotti di pulizia (all. 2.2)
Con il trasferimento della prescrizione nell’allegato 1.19 descritto nel capitolo precedente, il numero 2 capoverso 6 allegato 2.2 è abrogato.
4.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi (all. 2.9)
Le modifiche dell’allegato 2.9 concernente le materie plastiche, i loro monomeri e additivi comprendono nuove prescrizioni riguardanti le plastiche oxo-degradabili, i preparati plastici contenenti IPA per l’impiego su campi in erba sintetica e altri campi sportivi nonché un adeguamento delle prescrizioni riguardanti le materie plastiche espanse, se per la loro fabbricazione vengono utilizzate sostanze con un potenziale di riduzione dell’ozono trascurabile.
17/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138