Rapporto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

di energia utilizzata e la potenza termica dell’impianto (n. 5.1 cpv. 2 lett. f). Queste informazioni servono per il controllo dei risultati dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) riguardante l'ampliamento delle energie rinnovabili (cfr. art. 55 della legge sull’energia (Lene), in particolare l’attuale crescente diffusione delle pompe di calore. Un rimando alla base legale per l’autorizzazione al Consiglio federale per la definizione di questa richiesta di dati, articolo 56 capoverso 2 LEne, è integrato nell’ingresso dell’ORRPChim. L’obbligo di fornire i dati dell’UFAM all’UFE è disciplinato al numero 5.1 capoverso 8. Questo scambio di dati comprende anche indicazioni già soggette all’obbligo di notifica, come ad esempio il genere di impianto, nel quale rientrano anche il tipo di impianto e il campo d’impiego. Al fine di garantire le necessarie informazioni per l’esecuzione, sono ora soggette all’obbligo di notifica anche le modifiche riguardanti l’ubicazione e il detentore dell’impianto nonché il del tipo di prodotto refrigerante (n. 5.1 cpv. 3 e cpv. 4). Infine, viene adeguata alla prassi corrente l’identificazione degli impianti da parte dell’UFAM nonché la loro etichettatura da parte della persona soggetta all’obbligo di notifica (n. 5.1 cpv. 6 e cpv. 7)

Inoltre, vengono effettuate precisazioni in vari punti dell’allegato 2.10 ed eliminate diverse incongruenze esistenti nel testo legislativo. Tra queste vi sono una deroga ridondante con il numero 2.2 capoverso 2 nella frase introduttiva del numero 2.2 capoverso 7, un rimando non corretto al numero 2.2 capoverso 9, l’adeguamento di un termine tecnico al numero 2.5 («circuito del prodotto refrigerante» al posto di «circuito di raffreddamento»), la correzione di una traduzione imprecisa (solo nella versione francese) nonché un’integrazione di logica linguistica (messa in esercizio o fuori esercizio) al punto 5.1 capoverso 2 lettera b. Questi adeguamenti contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto e non hanno effetti materiali.

4.11 Prodotti estinguenti (allegato 2.11)

Al numero 1bisviene aggiornato il rimando all’allegato 16, dove sono disciplinati i prodotti estinguenti che contengono sostanze per- e polifluoroalchiliche, segnatamente PFOS (compresi i suoi derivati) e PFHxS, PFOA, PFCA C9 – C14 nonché tutti i composti precursori degli ultimi tre.

5 Modifica di altri atti normativi (ordinanza sui prodotti fitosanitari)

5.1 Criteri di omologazione più rigorosi per i prodotti fitosanitari destinati all’impiego non professionale

Art. 17 Requisiti

Cpv. 1ter

Per proteggere la salute delle persone e dell’ambiente, nel nuovo capoverso 1tervengono stabiliti nuovi requisiti per i prodotti che devono essere omologati per un impiego non professionale.

Lett. a

Erbicidi («diserbanti»): i prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influire su una crescita indesiderata delle piante non devono essere più autorizzati per l’impiego non professionale. Per gli utilizzatori non professionali sono disponibili alternative non chimiche come il diserbo meccanico o la copertura con teli antierbacce. Inoltre, è vietato l’impiego di erbicidi su superfici consolidate come tetti, terrazze, piazzali e sentieri (all. 2.5 n. 1.1 ORRPChim), dal 2001 anche per gli utilizzatori non professionali. Tuttavia, secondo un recente rapporto dell’UFAM11 spesso questa restrizione non viene rispettata. Il

11 Gubser Ch., Butterweck J. 2018: Stand der Umsetzung des Herbizidverbots. Studie zur Umsetzung des Anwendungsverbots von Herbiziden auf und an Strassen, Wegen und Plätzen. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale , n. 1815: 40 pagine. 22/28 054.11-00025/00005/00002/R125-0138