Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Dove Chi Cosa

Scienceindustries, Propongono di eliminare la limitazione «in condizioni rigorosamente controllate». La formulazione «strictly control-Dottikon, USVP led conditions» sarebbe inutile e nell’attuazione potrebbe portare a fare confusione con la definizione di prodotti

intermedi secondo il diritto svizzero.

Scienceindustries, Chiedono un’aggiunta al punto 2. Le sostanze intermedie isolate trasportate ai sensi dell’articolo 18 del regola-BASF AGRO, BASF mento UE-REACH che nell’UE sono registrate nella fascia di tonnellaggio > 1000 tpa in Svizzera fino a 10 tpa do-Schweiz, Chemetall, vrebbero poter essere immesse sul mercato come sostanze.

Dottikon, USAM,

Un dossier REACH per una sostanza intermedia trasportata per 1000 t/a corrisponderebbe a un fascicolo normale USVP

relativo a una sostanza in un volume pari a 1-10 t/a. Pertanto, fino a 10 t/a le sostanze intermedie trasportate devono essere considerate sostanze vecchie per quanto concerne l’obbligo di notifica in Svizzera.

In aggiunta si potrebbe considerare di classificare le sostanze come sostanze vecchie anche quando i loro dati rilevanti sono disponibili tramite l’eChemPortal dell’OCSE ai fini del controllo autonomo da effettuare secondo il diritto svizzero e pertanto di escluderle dall’obbligo di notifica. In tal modo gli obiettivi di protezione della Svizzera sarebbero mantenuti, ma l’onere per l’attuazione potrebbe presumibilmente essere ridotto.

Scienceindustries, Suggeriscono che l’organo di notifica debba essere tenuto a fornire una risposta entro 10 giorni lavorativi alle do-BASF AGRO, BASF mande in merito al volume notificato.

Schweiz, Chemetall,

Inoltre propongono di discutere insieme all’UFSP le delimitazioni esatte relative alle fasce di tonnellaggio e agli Dottikon, USAM,

obblighi in Svizzera e di contribuire all’elaborazione di una corrispondente guida. Nel quadro di una tale guida si USVP

dovrebbero chiarire tra l’altro le seguenti questioni:

‒ le sostanze intermedie ai sensi del regolamento UE-REACH non possono essere utilizzate in Svizzera per uno scopo diverso da quello indicato nell’UE in un volume maggiore a una tonnellata annua, perché in Svizzera le sostanze intermedie non sono soggette all’obbligo di notifica;

‒ quali obblighi e quali scadenze in caso di tonnellaggio superiore;

‒ quando nei dati REACH è indicato come tonnellaggio «riservato», si possono supporre 1-10 tonnellate coperte; considerazione del volume di dati del dossier UE-REACH ed eChemPortal: indicazioni sulla registrazione in una fascia di tonnellaggio superiore;

‒ una sostanza intermedia isolata trasportata registrata nell’UE nella fascia di tonnellaggio > 1000 tpa dispone (almeno) dello stesso dataset della registrazione di una sostanza da 1-10 tpa. Pertanto, i dati per la valutazione della sostanza sono disponibili.

Art. 26 cpv. 1 Scienceindustries, Chiedono di limitare le esenzioni per le sostanze elencate nel nuovo allegato 7 conformemente alla fascia di tonlett. j BASF AGRO, BASF nellaggio registrata. Nell’elenco delle sostanze dell’allegato 7 andrebbe indicata la fascia di tonnellaggio per cui Schweiz, Chemetall, sono state effettuate notifiche in Svizzera, in modo che un nuovo operatore del mercato possa valutare se si situa Dottikon, USVP all’interno della fascia di tonnellaggio o se deve eventualmente presentare i dati per una fascia di tonnellaggio su-

periore. Andrebbe inoltre tenuto debitamente conto della protezione dei dati in caso di uno o pochi notificanti.