Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine
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5 Altre osservazioni generali sull’avamprogetto
Chi Cosa
VD Fa notare che le modifiche proposte sono già state oggetto di presentazioni e colloqui esplorativi tra l’UFSP e i rappresentanti
delle autorità cantonali competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti chimici.
Scienceindustries e USVP, Desiderano esprimere che è unanimemente apprezzato il fatto che l’UFSP informi gli ambienti economici interessati già all’av-Dottikon vio dei progetti di revisione ipotizzati e che includa nella pianificazione le riflessioni di industria, commercio e artigianato.
Scienceindustries Ringraziamo a nome dei nostri membri per la possibilità di contribuire all’ulteriore sviluppo di un diritto svizzero indipendente in
materia di prodotti chimici, con l’obiettivo di un livello di protezione possibilmente elevato per l’essere umano e la natura e al contempo di un onere possibilmente basso per l’economia e l’amministrazione per quanto concerne l’attuazione e con un’attenzione particolare a un’esecuzione unitaria in tutta la Svizzera per condizioni di concorrenza eque.
SKW In linea di principio accoglie con favore l’impegno profuso per armonizzare il diritto svizzero con quello dell’UE.
Swissmem Ringrazia i responsabili per il fatto che le autorità abbiano coinvolto le associazioni economiche precocemente e regolarmente
in tale questione e abbiano accolto adeguatamente le richieste degli interessati.
USAM Approva il mantenimento dell’autonomia dei fabbricanti e l’obbligo di notifica per le nuove sostanze che sono immesse sul mer-
cato in Svizzera e che non sono registrate nell’Unione europea (UE). Ci sarebbero ancora alcuni punti problematici. L’USAM respinge tutti i provvedimenti che portano a un aumento dell’onere amministrativo per le imprese senza generare un valore aggiunto per la produzione.
6 Commenti su temi che non sono inclusi nell’avamprogetto
Definizione di fabbricante, ruolo del fabbricante per conto terzi
Dove Chi Cosa
Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 3 IG DHS Il rapporto di questa disposizione con il numero 2 trattini 1 e 2 non è chiaro, perché anche le disposizioni
menzionate in precedenza potrebbero applicarsi al caso della fabbricazione per conto terzi (poiché anche Fabbricante
con la fabbricazione per conto terzi il prodotto fabbricato viene «acquistato»).
Nel caso in cui un’azienda fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da terzi in Svizzera e poi lo fornisce indicando sia il proprio nome che quello del fabbricante per conto terzi, risulta una contraddizione tra le disposizioni menzionate.
Sarebbe logico disciplinare al numero 3 unicamente il caso della persona senza domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera che ordina una sostanza, una fabbricazione per conto terzi in Svizzera.