Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine

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Dove Chi Cosa

non-fabbricanti de facto, ciò comporterebbe tutta una serie di problemi, soprattutto nel settore dei prodotti commerciali.

Scienceindustries, Come alternativa avanzano una proposta subordinata di completamento del nuovo criterio: «- in un luogo, BASF AGRO, BASF la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate – ma devono essere utilizzate – dal fabbri-Schweiz, Chemetall, cante originario per formulare l’etichettatura secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera b».

Dottikon, USVP

Swissmem spiega inoltre che la fornitura di sostanze, preparati od oggetti acquistati in Svizzera «in un luogo, la cui lingua ufficiale non è stata utilizzata … l’articolo 10 capoverso 3 lettera b» non sarebbe da equiparare alla fabbricazione. Le informazioni, come per esempio l’UFI, esistono già per un tale prodotto. Solo l’etichetta dovrebbe essere completata in questi casi, il che non dovrebbe implicare altri obblighi dei fabbricanti.

IG DHS Chiede di completare la definizione di fabbricante in modo tale che anche i commercianti che apportano il proprio nome commerciale su un prodotto non siano considerati come fabbricanti se sullo stesso indicano in più il nome del fabbricante originario. Proprio per quanto concerne i prodotti di marca propria, ciò porterebbe a un onere insostenibile per il commercio al dettaglio se i commercianti diventassero automaticamente fabbricanti per ogni prodotto di marca propria acquistato da un fabbricante terzo. Per questo motivo la condizione «senza indicare il nome del fabbricante originario» andrebbe aggiunta anche al secondo trattino riguardante il nome commerciale.

Questa accezione del termine corrisponderebbe con quella della legge federale sulla sicurezza dei prodotti, in cui è considerato produttore (oltre al produttore effettivo anche) chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (art. 2 cpv. 4 lett. a LSPro). Secondo il parere unanime, non sono invece considerati produttori i rappresentanti o i commercianti che apportano il proprio nome o segno distintivo in aggiunta al nome del produttore effettivo.

Art. 10 cpv. 3 lett. b AR, AG, BE, BL, BS, Richiedono che l’etichettatura debba avvenire in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza o il (prima frase) GL, GR, NW, OW, preparato sono forniti a utilizzatori privati o professionali.

SG, SO, TG, TI

Art. 31a OBioc, Art. 3a La presente proposta di formulazione significherebbe che nelle regioni bilingui è obbligatorio apportare en-ORRPChim chemsuisse, COM trambe le lingue ufficiali sull’imballaggio. Poiché tali regioni territorialmente sono molto piccole e non rap-

NBC presentano un mercato indipendente, l’attuazione di questa direttiva nella pratica sarebbe irrealistica.

Art. 55a e 57 OPF

Art. 23 OCon, sezione 3

ordinanza sul libro dei

concimi (OLCon)

USAM Chiede che l’etichettatura plurilingue resti volontaria e che si indichi la necessità di un’etichettatura in almeno una lingua del luogo in cui il prodotto chimico è fornito. L’armonizzazione dei requisiti linguistici dell’etichettatura delle diverse tipologie di prodotto che rientrano nel campo di applicazione della legge sui prodotti chimici è importante per la chiarezza. La presente proposta di formulazione parte tuttavia dal