Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine
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II. Osservazioni sulle singole disposizioni
1 Modernizzazione della procedura di notifica per le nuove sostanze Disegno di legge:
Art. 2 cpv. 2 lett. f
2Nella presente ordinanza si intende inoltre per:
f. vecchia sostanza: sostanza registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)2, fatta eccezione per le sostanze che:
1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure
2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie in condizioni rigorosamente controllate secondo l’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento UE REACH;
Art. 26 cpv. 1 lett. b, h e j nonché cpv. 3
1Una notifica non è necessaria per:
b. abrogato
h. le sostanze elencate nell’allegato IV o nell’allegato V del regolamento UE-REACH3;
j. le sostanze elencate nell’allegato 7.
3Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a, c e g, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.
Art. 30 cpv. 1
1La durata di protezione dei dati è di 12 anni.
Art. 31 cpv. 1
1Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall’organo di notifica.
Art. 84 lett. d
D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua i seguenti allegati:
d. allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi internazionali.
Art. 93c cpv. 2 e 3 Disposizioni transitorie della modifica del …
2Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ora assoggettate all’obbligo di notifica, l’obbligo di domanda cautelativa secondo l’articolo 31 entro il (18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica). Se ha adempiuto tale obbligo, non devono essere adempiuti i requisiti di cui all’articolo 40 entro il (cinque anni dopo l’entrata in vigore). In singoli casi motivati l’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di altri due anni.
3Alle vecchie sostanze, già notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica, si applicano le seguenti disposizioni:
2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1182, GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2.
3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.