Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine

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3 Modifiche relative all’annuncio di preparati

Disegno di legge:

Art. 49 cpv. 2

2Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da un colore, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «sostanza profumata» o «colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le sostanze contenute non sono classificate come estremamente preoccupanti secondo l’allegato 3 oppure come pericolose per la salute;

b. non sono superate le seguenti concentrazioni:

1. per `le sostanze profumate: complessivamente il 5 per cento,

2. per i coloranti: complessivamente il 25 per cento.

Art. 54 cpv. 1 lett. b e l

1Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi o ricerca o usati per scopi di ricerca o sviluppo;

l. le pitture, se sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 25 paragrafo 8 del regolamento UE-CLP9.

Pareri:

Adeguamento all’UE, inclusi strumenti IT

Dove Chi Cosa

Annuncio: USVP, Henkel Si dichiarano a favore della programmazione di un’interfaccia nel RPC in modo che vi possa essere caricato il

formato europeo di notifica ai centri antiveleni (PCN).

art. 49 cpv. 1

I dati di un documento PCN dovrebbero bastare per adempiere l’obbligo di annuncio. Ciò è motivato da un considerevole onere supplementare da parte dell’industria dovuto a requisiti diversi.

Strumento di an- AG Propone che il registro dei prodotti chimici (RPC) vada configurato in modo tale che in caso di modifica di una nuncio formula sia obbligatorio registrare un nuovo UFI. Sarebbe anche da verificare come un utilizzo multiplo erroneo

dello stesso UFI per diversi prodotti possa essere evitato e riconosciuto.

In questo modo sarebbe possibile ricostruire quale UFI si riferisce a quale formula e comprendere se il prodotto, l’etichetta, la scheda di dati di sicurezza e la registrazione nel RPC sono identici. Vi sarebbe un rischio elevato che gli UFI non siano aggiornati in caso di modifiche delle formule. Pertanto, è necessario assicurare tramite il sistema che insieme a una nuova formula sia sempre registrato anche un nuovo UFI. Inoltre attraverso il sistema va anche impedito che lo stesso UFI sia usato intenzionalmente o involontariamente più volte per diversi prodotti.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.