Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine

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Dove Chi Cosa

Art. 31 cpv. 3 Scienceindustries, Nel capoverso 3 propongono di imporre all’organo di notifica di fornire le informazioni secondo le lettere a e b enlett. c in rapporto BASF AGRO, BASF tro 10 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda. Inoltre, la decisione di un’autorità competente al cpv. 1 Schweiz, Chemetall, dell’UE relativa a una domanda analoga dovrebbe essere considerata come una domanda avvenuta presso l’or-

Dottikon, USVP, gano di notifica. Le aziende interessate necessitano di un asse temporale chiaro lungo il quale gli obblighi deri-USAM vanti dal diritto in materia di prodotti chimici sono portati a termine. Ciò implica in particolare anche che sia stimabile a partire da quando iniziano a decorrere le scadenze nel caso in cui debbano essere adottati ulteriori provvedimenti da parte delle aziende.

Per evitare le richieste doppie avrebbe senso che una domanda relativa a esperimenti sui vertebrati accettata dall’UE sia considerata in Svizzera come una domanda avvenuta.

Art. 93c Scienceindustries, Chiedono che anche le sostanze per cui non sussiste l’obbligo di domanda cautelativa secondo l’articolo 31 non

BASF AGRO, BASF debbano essere notificate per cinque anni, a condizione che all’organo di notifica sia stata annunciata la necessità Schweiz, Chemetall, di una notifica ai sensi dell’articolo 24 entro due anni dall’entrata in vigore della revisione. Ciò perché i necessari Dottikon, USAM chiarimenti e la preparazione della documentazione richiedono tempo anche se non vengono eseguiti esperimenti su animali. Inoltre, e questo è rilevante proprio per le imprese commerciali, va considerato che i chiarimenti da effettuare con i fornitori necessitano di tempo, perché non tutti i componenti dei prodotti sono noti.

In aggiunta andrebbe presa in considerazione la riflessione se, a ragion veduta, l’articolo 31 debba essere trasformato in un obbligo generale di domanda cautelativa, in modo da aiutare tramite REACH ad evitare la generazione ripetuta di dati (anche fisico-chimici ed ecotossicologici) e quindi costi per l’industria e l’onere del controllo per le autorità.