Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine

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Ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Art. 3a

1Le etichettature e le scritte particolari sono ben leggibili e durature. Devono essere formulate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’apparecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l’impianto; d’intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti o gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali possono essere etichettati in una lingua ufficiale o in inglese.

2Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del …

Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

Così come una serie di allegati all’ORRPChim

Ordinanza del 12 maggio 20107 sui prodotti fitosanitari

Art. 55a frase introduttiva

L’etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura:

a. …

Art. 57 Lingue impiegate nell’etichetta

L’etichetta deve essere redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

Ordinanza del 10 gennaio 20018 sui concimi

Art. 23 cpv. 4

4Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

Art. 35b Disposizioni transitorie della modifica del …

I concimi etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

6 RS 814.81

7 RS 916.161

8 RS 916.171