Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 32 pagine
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Richieste relative alle esenzioni dall’obbligo di annuncio proposte
Dove Chi Cosa
Art. 54 cpv. 1 lett. b AR, AG, BE, BL, BS, Propongono di limitare l’obbligo di annuncio per prodotti per scopi formativi alle preparazioni. L’esenzione finora
GL, GR, NW, OW, in vigore per scopi formativi deve essere mantenuta per le sostanze. Diversi prodotti chimici di laboratorio che SG, SH, SO, TG, sono prevalentemente immessi sul mercato per scopi di analisi o ricerca sono usati anche dalle scuole a scopi UR, ZH formativi. Se si tratta di sostanze, sono identificabili in modo chiaro e le loro proprietà tossicologiche sono note. Per esse si può pertanto rinunciare all’obbligo di annuncio. Con le preparazioni ciò non è il caso.
ACCS, chemsuisse
USAM
Scienceindustries, Propongono di includere in aggiunta gli scopi di sviluppo e di cancellare l’utilizzo.
BASF AGRO, BASF
Per l’obbligo di annuncio l’utilizzo non avrebbe senso.
Schweiz, Chemetall,
Dottikon, SKW
Art. 54 cpv. 1 lett. l USVP Presenta la richiesta di formulare per intero nell’OPChim l’esenzione per le pitture personalizzate che sono for-
mulate nel punto vendita in quantità limitate e su misura invece di rimandare al regolamento UE-CLP. In questo modo si creerebbe sicurezza giuridica.
USVP Propone di estendere l’esenzione per le pitture personalizzate che sono formulate nel punto vendita in quantità limitate e su misura (art. 25, cpv. 8 regolamento UE-CLP) con un raggruppamento per le paste coloranti che recano la stessa etichettatura (pericolo fisico). Secondo l’articolo 25 capoverso 8, anche tutte le paste coloranti soggette all’obbligo di disporre di un UFI con una concentrazione superiore allo 0,1 per cento devono essere elencate sull’etichetta del prodotto. A seconda della tonalità di colore, si può arrivare a oltre 10 UFI supplementari. Molte di queste paste sono soggette all’obbligo di annuncio unicamente in ragione dei pericoli fisici da esse derivanti e non sono classificate come pericolose per la salute. Pertanto si propone di poter raggruppare queste paste coloranti che sono soggette all’obbligo di disporre di un UFI unicamente in ragione dei pericoli fisici da esse derivanti in una specie di identificatore generico di prodotti. Come ulteriore passo si potrebbe anche considerare l’impiego dello stesso identificatore generico di prodotti anche per le paste coloranti che sono classificate come pericolose per la salute. Le paste coloranti con la stessa etichettatura (p. es. H319 o H317) possono essere raggruppate di volta in volta in un unico UFI. Questa esenzione non aumenta il rischio per la salute, ma al contrario crea più chiarezza grazie alla limitazione agli UFI veramente rilevanti e i rispettivi componenti.
E come già addotto nella risposta all’articolo 49, anche nel caso delle «pitture personalizzate» sorge una certa contraddizione: se il prodotto finale stesso non è soggetto all’obbligo di disporre di un UFI, le stesse quantità di paste coloranti (a prescindere dall’etichettatura) potrebbero essere aggiunte (fintantoché non influiscono sull’etichettatura del prodotto finale) senza dover essere annunciate.