Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: P-OCaGi
5.9 Articolo 12
8 partecipanti chiedono di spiegare cosa si intende esattamente con l’espressione «infrastruttura informatica dei Cantoni» utilizzata nel capoverso 133. Anche TI ritiene che l’articolo 12 P-OCaGi non sia formulato in termini sufficientemente concreti.
PS auspica un’attuazione e un’applicazione coerente delle disposizioni sui requisiti tecnici di cui all’articolo 12 e sottolinea la necessità di standard equivalenti per le autorità federali e cantonali.
5.10 Articolo 13
10 partecipanti lamentano che la distinzione tra i due tipi di verbalizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 P-OCaGi («verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati ai sensi del capoverso 1» e «verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 25 LCaGi») non è comprensibile, in quanto entrambi i tipi di verbalizzazione si fondano sulla legislazione sulla protezione dei dati34. Secondo ZH e MPC, la distinzione tra i due tipi di verbalizzazione è sensata e comprensibile, sebbene in ultima analisi entrambi siano legati alla legislazione in materia di protezione dei dati.
12 partecipanti chiedono che ogni accesso a VOSTRA sia verbalizzato – anche l’accesso a fini di controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale35.
12 partecipanti chiedono che quando si utilizzano interfacce in cui solo l’applicazione specializzata appare come fruitore, si specifichi che la verbalizzazione deve avvenire nell’applicazione specializzata. La verbalizzazione dal lato di VOSTRA è sufficiente se l’autenticazione in VOSTRA è prevista per ogni singolo utente36.
PS auspica un’attuazione e un’applicazione coerente delle disposizioni sulla verbalizzazione di cui all’articolo 13.
5.11 Articolo 14
13 partecipanti ritengono la disposizione fuorviante perché non è chiaro dal testo dell’ordinanza che riguarda solo la divulgazione di dati personali «anonimizzati». I dati devono già essere resi anonimi dal Servizio del casellario giudiziale prima di essere rilasciati, in modo da escludere l’uso personale37.
7 partecipanti chiedono che anche il collegamento con altri dati sia effettuato dal Servizio del casellario giudiziale38.
PS auspica un’attuazione e un’applicazione coerente delle disposizioni dell’articolo 14 sul rispetto della protezione dei dati in caso di trasmissione di dati anonimizzati.
5.12 Articolo 15 e allegato 1
FR critica che le autorità di naturalizzazione non possano accedere alle date in cui le sentenze cessano di figurare sugli estratti nonché alle regole di calcolo applicate (all. 1
33 AG, BE, BL, BS, GR, ZH, MPC, privatim
34 AG, AR, BE, BL, BS, GR, OW, SZ, UR, privatim
35 AG, AR, BE, BL, BS, GR, OW, SZ, UR, ZH, MPC, privatim
36 AG, AR, BE, BL, BS, GR, OW, SZ, UR, ZH, MPC, privatim
37 AG, AR, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SZ, UR, ZH, MPC, privatim
38 AG, AR, BS, ZH, OW, SZ, MPC