Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: P-OCaGi

nell’ottica della tracciabilità della registrazione dei dati. Come minimo l’identificazione

dell’utente nei verbali deve indicare chi ha effettuato la modifica nel caso specifico. Deve essere chiaro quale autorità ha modificato i dati, per poter risalire al responsabile di un eventuale trattamento abusivo dai dati12.

5.4 Articolo 7 e allegato 9

BS chiede di eliminare dal titolo il termine «regole speciali», in quanto si tratta in realtà di «regole generali» che sono spiegate nell’allegato 9.

Secondo LU, la competenza per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che iscrivono i dati è troppo limitata. Il trattamento dei dati deve essere reso il più efficiente possibile per le autorità preposte all’iscrizione, proprio perché l’ordinanza non può essere nuovamente modificata in tempi rapidi. LU chiede nello specifico che tutte le autorità preposte all’iscrizione possano apportare modifiche ai dati personali anche se è stato assegnato un numero AVS (allegato 9 n. 1.5 P-OCaGi). Inoltre, deve essere regolamentato il modo in cui le autorità preposte all’iscrizione possono ordinare all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) di modificare gli attributi principali di una persona. Infine, è necessario stabilire come lavorare in VOSTRA in caso di guasti al sistema della banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI).

5.5 Articolo 8

GE chiede che l’articolo 8 P-OCaGi sia applicato con il senso della misura. Le autorità collegate attualmente non devono essere private dei diritti di accedere ai dati di cui ora dispongono. Occorre inoltre tenere conto del fatto che utenti diversi possono consultare più volte i dati della stessa persona a scopo di controllo.

FR teme inoltre che una valutazione troppo restrittiva riguardo alla proporzionalità del numero di collegamenti individuali (art. 8 cpv. 1 lett. e P-OCaGi) possa portare a un trattamento meno efficiente delle domande di naturalizzazione e rendere impossibile la prevista divisione dei compiti nel settore dell’esecuzione penale del Cantone di Friburgo. FR si oppone anche a un’eventuale centralizzazione dei diritti di accedere ai dati presso il Ministero pubblico, poiché in tal caso i collaboratori responsabili della pratica non potrebbero più creare gli estratti.

ZH e MPC sottolineano che il numero di collegamenti individuali adeguato per ciascuna autorità deve essere determinato nel quadro della verifica della proporzionalità.

BL chiede la cancellazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e numero 2 P-OCaGi in quanto superfluo.

8 partecipanti chiedono che nel concedere i diritti di accedere ai dati si tenga conto anche delle esigenze operative (p. es. sostituzioni per assenze)13.

7 partecipanti sottolineano che il numero di utenti non dovrebbe essere limitato al minimo possibile14.

12 AG, AR, BE, BS, BL, GR, NW, OW, SZ, UR, ZG, ZH, MPC, privatim

13 BL, TG, GR, SG, NW, OW, UR, MPC

14 TG, GR, SG, NW, OW, UR, MPC