Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: P-OCaGi
5 partecipanti sottolineano che per garantire il rispetto dei termini di iscrizione ridotti è necessaria una distribuzione piuttosto generosa dei collegamenti individuali a VOSTRA15.
6 partecipanti chiedono che sia la direzione delle singole autorità collegate a decidere sui rispettivi collegamenti16. LU lamenta che spetta piuttosto ai Cantoni definire i diritti di consultazione in linea individuali per VOSTRA; la Confederazione non può imporre ai Cantoni che tali diritti di accedere ai dati debbano basarsi su una base legale formale (art. 8 cpv. 1 lett. a P-OCaGi).
BS sottolinea che non possono essere gli utenti stessi a presentare le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera d P-OCaGi sulla revoca del diritto di consultazione in linea. Pertanto, l’articolo 8 capoverso 1 lettere f ed e P-OCaGi deve essere riformulato.
11 partecipanti chiedono che la revoca del diritto di consultazione in linea sia obbligatoria in caso di abuso ripetuto e intenzionale del diritto di consultazione per scopi non conformi alla legge (cfr. art. 8 cpv. 4 P-OCaGi)17. PS segue una linea simile e chiede che il potere discrezionale sia esercitato in modo tale che in caso di comportamenti gravi i diritti di accedere ai dati siano sempre revocati.
9 partecipanti chiedono che la revoca del diritto di iscrizione o di consultazione sia comunicata al superiore gerarchico dell’interessato18.
5.6 Articolo 9
15 partecipanti chiedono che sia specificato nel testo dell’ordinanza e nel rapporto che l’obbligo di cooperazione non riguarda gli incaricati cantonali della protezione dei dati non soggetti alle direttive19.
14 partecipanti giustificano questa posizione principalmente con il fatto che l’articolo 9 capoverso 1 lettera c P-OCaGi limiterebbe il diritto degli incaricati cantonali della protezione dei dati di effettuare controlli propri (secondo la legislazione in materia di vigilanza) e quindi costituirebbe una violazione inammissibile della competenza dei Cantoni in materia di disciplinamento della vigilanza sulla protezione dei dati20.
BL critica inoltre che l’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 9 P-OCaGi potrebbe permettere alla Confederazione di decidere indebitamente delle risorse cantonali per la protezione dei dati.
NW rifiuta l’articolo 9 P-OCaGi anche perché tale cooperazione comporterebbe un notevole onere supplementare di personale.
7 partecipanti sottolineano che in base all’acquis di Schengen nel settore del perseguimento e dell’esecuzione penali devono essere nominati degli incaricati della protezione dei dati appositi, motivo per cui in questo settore nei Cantoni dovrebbero esserci altri referenti per i controlli21.
6 partecipanti suggeriscono che il trattamento dei dati nei procedimenti penali e di assistenza giudiziaria in corso non è soggetto alla legge cantonale sulla protezione dei dati e
15 BL, GR, ZH, NW, MPC
16 TG, GR, SG, NW, OW, MPC
17 AG, AR, BE, BS, BL, ZH, OW, SZ, UR, MPC, privatim
18 AI, BL, GR, NW, OW, SG, TG, ZG, MPC
19 AG, AR, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SG, SZ, UR, VD, ZH, MPC, privatim
20 AG, AR, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SZ, UR, VD, ZH, MPC, privatim
21 BS, AG, AR, OW, UR, ZH, MPC