Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine
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nuovo indebitamento. In casi eccezionali il freno all’indebitamento consente però anche uscite più elevate. Se vi è un fabbisogno finanziario eccezionale, l’importo massimo delle uscite può essere aumentato (cpv. 3).
Un fabbisogno finanziario eccezionale si può fare valere in particolare in caso di «eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione» (art. 15 cpv. 1 lett. a LFC), come nel caso dei provvedimenti volti a far fronte all’epidemia di COVID-19. Le uscite straordinarie non sottostanno al limite stabilito per le uscite ordinarie; le uscite massime consentite vengono quindi aumentate in misura pari a tali uscite. La possibilità di ricorrere a uscite straordinarie costituisce una parte importante del freno all’indebitamento e garantisce in casi eccezionali la necessaria flessibilità in materia di politica finanziaria.
Nel 2010, è stata introdotta la norma complementare al freno all’indebitamento per il bilancio straordinario. Anche tale norma è disciplinata nella LFC (art. 17a–17d), secondo la quale le uscite straordinarie che non sono coperte da entrate straordinarie devono essere compensate nei sei esercizi annuali successivi mediante le eccedenze strutturali preventivate nel bilancio ordinario. Affinché in situazioni eccezionali tale norma complementare non abbia effetti troppo restrittivi, il Parlamento ha inserito una cosiddetta clausola di salvaguardia: in «casi particolari» il Parlamento può prolungare il termine di ammortamento oltre il periodo di sei anni previsto. La LFC non definisce i requisiti per individuare i casi particolari.
Conto di compensazione e conto di ammortamento: statistiche di controllo del freno all’indebitamento.
Il freno all’indebitamento deve essere rispettato già al momento dell’allestimento del preventivo. Il relativo controllo è effettuato alla chiusura dei conti. Le differenze positive o negative sono riportate in entrambe le statistiche di controllo.
Il conto di compensazione è la statistica per il bilancio ordinario. Se alla fine dell’anno le uscite oltrepassano il limite di spesa, l’importo è addebitato al conto di compensazione; se invece sono inferiori, la differenza è accreditata al conto di compensazione. Qualora il conto di compensazione presenti un saldo negativo, il disavanzo deve essere compensato con le eccedenze. Se il disavanzo ammonta a più del 6 per cento delle uscite (attualmente circa 4,5 mia.), il termine di ammortamento è limitato a tre anni. Un saldo positivo del conto di compensazione non permette però di aumentare il limite di spesa.
Alla fine del 2020, il conto di compensazione presentava un saldo positivo di 29 miliardi di franchi. Questo saldo indica che dal 2007 – ossia una volta concluse le rettifiche di bilancio negli anni successivi all’introduzione del freno all’indebitamento
– le prescrizioni del freno all’indebitamento sono state pienamente rispettate e che il debito è stato ridotto. Ciò è riconducibile a tre cause.
− Margine di manovra consentito dal preventivo (eccedenze strutturali preventivate; 1,4 mia.): il limite di spesa non viene mai utilizzato fino all’ultimo franco. In linea di massima il margine di manovra restante nell’ambito del preventivo è tuttavia ridotto (nel periodo 2007–2020 in media 100 mio. all’anno).