Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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2.3 Applicazione della revisione della legge

Attualmente il seguente calendario per l’applicazione della revisione della LFC sembra plausibile.

− Dopo aver valutato i pareri pervenuti nella consultazione, nella primavera del

2022 il Consiglio federale licenzia il messaggio destinato alle Camere federali.

− In questo modo la trattazione parlamentare dell’oggetto potrebbe iniziare entro

l’estate del 2022 e concludersi al più presto nell’autunno del 2022.

− A condizione che non sia lanciato alcun referendum, le modifiche della LFC po-

trebbero entrare in vigore il 1° febbraio 2023 ed essere applicate per la prima volta a partire da consuntivo 2022.

2.4 Motivazione e valutazione delle varianti proposte

Con le varianti proposte si interviene, consapevolmente, poco nella sistematica del freno all’indebitamento, un meccanismo che si è dimostrato efficace. Nella variante 1, per ridurre il disavanzo del conto di ammortamento si accredita a questo conto la totalità delle eccedenze di finanziamento strutturali conseguite. In questo modo le parti di credito a preventivo eccedenti sono utilizzate principalmente per la riduzione del debito nel bilancio straordinario piuttosto che in quello ordinario. Non appena il disavanzo sarà ripianato, si applicheranno nuovamente le attuali prescrizioni del freno all’indebitamento. Nella variante 2 si fa inoltre ricorso alla riduzione del debito degli anni scorsi.

Nell’ottica odierna le due varianti non gravano il bilancio ordinario. Per ragioni legate alla sistematica, la chiusura dei conti presenta minori uscite, il cui importo è sufficientemente elevato per effettuare, insieme alle distribuzioni supplementari della BNS, l’ammortamento necessario. In tal modo la ripresa economica non sarà messa a repentaglio da programmi di sgravio o da aumenti delle imposte.

Nella variante 1 si mira a una riduzione più esplicita e quindi direttamente più visibile del debito dovuto all’epidemia di COVID-19.

Nella variante 2 per la compensazione si usano anche le eccedenze degli anni passati. Ciò ha il vantaggio di ripianare più rapidamente il disavanzo del conto di ammortamento. Nel contempo, in questo periodo una parte del debito dovuto alla pandemia di COVID-19 non verrà ridotta. L’indebitamento sarebbe quindi più elevato di prima della crisi dovuta al coronavirus e verrebbe ridotto soltanto da future eccedenze. Se queste sono inferiori a quelle della variante 1, che sono previste dalla legge, il margine di manovra per gestire le crisi future è ridotto rispetto alla variante 1. A seguito della compensazione fra il conto di ammortamento e il conto di compensazione, la variante 2 si discosta maggiormente dalla prassi attuale rispetto alla variante 1, ma è conforme alle disposizioni costituzionali, poiché rispetta il principio dell’equilibrio a lungo termine delle uscite e delle entrate.

Dopo l’applicazione dell’una o dell’altra variante, il debito dovrebbe continuare a ridursi, a condizione che perduri la situazione iniziale relativa alle distribuzioni supplementari della BNS e alle parti di credito a preventivo eccedenti.