Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa come la LFC sugli articoli 126 e 173 capoverso 2 Cost. L’articolo 126 Cost. disciplina il freno all’indebitamento e contiene disposizioni in parte attributive di competenze. Di consueto l’articolo 173 capoverso 2 Cost. è citato come base per le leggi federali quando si regolamenta l’organizzazione di istituzioni o procedure dello Stato (competenza intrinseca della Confederazione).
Il freno all’indebitamento esige l’equilibrio a lungo termine tra le uscite e le entrate (art. 126 cpv. 1 Cost.), tenuto conto della situazione congiunturale (cfr. art. 126 cpv. 2 Cost.). Anche l’articolo sulla politica congiunturale (art. 100 cpv. 4 Cost.) prevede che nella politica finanziaria sia presa in considerazione la situazione congiunturale. In caso di «importanti avvenimenti imprevisti che ostacolano lo sviluppo economico in modo determinante», il freno all’indebitamento permette la necessaria flessibilità.26 La regola derogatoria nel capoverso 3 dell’articolo 126 Cost. permette e impone di trattare separatamente il fabbisogno finanziario eccezionale in casi come le gravi recessioni, le catastrofi naturali e i fatti di guerra.27 Il fabbisogno finanziario eccezionale è soggetto pertanto a norme meno rigide rispetto alle uscite ordinarie (cosiddetta postergazione, cfr. n. 3). La regola derogatoria del capoverso 3 contrasta con il capoverso 1. Il legislatore ha chiarito tale contrasto con l’introduzione della norma complementare nella LFC (art. 17a segg.) e ha previsto anche una riduzione del debito straordinario.
Il presente avamprogetto soddisfa pienamente i requisiti costituzionali e permette di trattare in maniera distinta le uscite straordinarie ai sensi dell’articolo 126 capoversi 3 e 4 Cost. Al momento dell’introduzione della norma complementare il legislatore non si aspettava oneri straordinari così elevati come quelli che sono stati necessari per far fronte all’epidemia di COVID-19. Una modifica di legge garantisce la flessibilità necessaria per ridurre il debito tenendo conto della situazione congiunturale conformemente agli articoli 100 e 126 Cost. e assicura allo stesso tempo l’equilibrio a lungo termine delle finanze della Confederazione ai sensi dell’articolo 126 capoverso 1 Cost.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La politica finanziaria della Confederazione è definita dal diritto nazionale e non è limitata dal diritto internazionale.
5.3 Forma dell’atto
Nel progetto figurano disposizioni fondamentali contenenti norme di diritto sull’organizzazione e sulla procedura delle autorità federali (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.).
26 Messaggio del 5 luglio 2000 sul freno all’indebitamento, FF 2000 4047, in particolare 4068.
27 Messaggio del 5 luglio 2000 sul freno all’indebitamento, FF 2000 4047, in particolare 4086.