Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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− Errori di previsione delle entrate (13,7 mia.): le entrate secondo il consuntivo erano complessivamente più elevate rispetto a quanto preventivato, il che è riconducibile principalmente all’imposta preventiva. Per migliorare l’esattezza delle previsioni, nel 2012 è stato introdotto un nuovo modello di stima. Da allora le maggiori e le minori entrate si compensano nel corso del tempo.

− Uscite sistematicamente meno elevate (parti di credito a preventivo eccedenti; 13,9 mia.): le uscite si attestano sistematicamente al di sotto dei valori preventivati. Con le aggiunte, nel corso dell’anno si generano nuove uscite (aumento dei crediti a preventivo), ma i crediti a preventivo non utilizzati sono più elevati (residui di credito). Nel periodo 2007–2020 le parti di credito a preventivo eccedenti si sono attestate in media a 990 milioni all’anno, corrispondenti all’1,5 per cento delle uscite preventivate.

Il conto di ammortamento è la statistica di controllo per il bilancio straordinario. Su questo conto vengono addebitate le uscite straordinarie e vengono accreditate le entrate straordinarie. Secondo il diritto vigente, un disavanzo deve essere compensato con eccedenze strutturali preventivate (secondo gli art. 17b e 17c LFC). Lo stato del conto mostra dunque il saldo cumulato del bilancio straordinario dall’introduzione della norma complementare nel 2010, al netto di eventuali accrediti provenienti da eccedenze preventivate (secondo l’art. 17b o 17c LFC). Alla fine del 2020, il conto di ammortamento presentava un disavanzo di 9,8 miliardi di franchi.

2.2 Due varianti per la riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19, prolungamento del termine incluso

Al fine di compensare l’ingente disavanzo del conto di ammortamento, il Consiglio federale propone due varianti. In entrambe le varianti il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento deve essere prolungato sino alla fine di tre legislature (2023–2027; 2027–2031; 2031–2035). Per avere la necessaria flessibilità temporale, in caso di eventi eccezionali il Consiglio federale deve inoltre disporre della possibilità di prolungare il termine di ammortamento di un’ulteriore legislatura.

Per contro le varianti differiscono riguardo alla maniera di compensare il disavanzo del conto di ammortamento. Nella variante 1 il disavanzo è compensato unicamente dalle eccedenze di finanziamento future. Nella variante 2 per colmare il disavanzo sono utilizzate sia le eccedenze di finanziamento future, sia quelle passate, compensando la metà del disavanzo del conto di ammortamento con il saldo positivo del conto di compensazione.

2.2.1 Variante 1: riduzione del debito con eccedenze di finanziamento future

Secondo il diritto vigente, un disavanzo del conto di ammortamento deve essere compensato con eccedenze di finanziamento strutturali preventivate. La variante 1 prevede di utilizzare a tale scopo la totalità delle eccedenze di finanziamento strutturali secondo la chiusura dei conti, ovvero oltre alle eccedenze strutturali preventivate, gli scostamenti dal preventivo relativi a entrate e uscite, che secondo il diritto vigente vengono accreditati al conto di compensazione.