Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
della legislatura e che permetta anche di effettuare una verifica delle uscite.22 Tale verifica deve consentire al Governo che sarà eletto nella primavera del 2022 di attuare le riforme.
3 Commento ai singoli articoli
La riduzione proposta dell’indebitamento causato dall’epidemia di COVID-19 è attuata mediante une revisione della LFC. Viene adottata una disposizione temporanea che disciplina la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento. Una volta scaduto il termine di compensazione tale disposizione sarà abrogata (cfr. commento alla cifra II).
Inoltre vengono proposte due modifiche agli articoli 3 e 17c, che formalizzano la prassi attuale e che non sono in alcun modo legate alla riduzione dell’indebitamento dovuto all’epidemia di COVID-19.
Articolo 3 capoverso 6 lettera b (definizioni)
Come già menzionato, la modifica dell’articolo 3 capoverso 6 non è in alcun modo legata alla riduzione dell’indebitamento dovuto all’epidemia di COVID-19. Si tratta soltanto di una correzione formale.
L’articolo 3 comprende le definizioni dei termini della LFC. Con la modifica del 19 marzo 2021, l’articolo è stato riformulato.23 La modifica entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2022.
Al capoverso 6 figura la definizione legale delle entrate, che oltre ai ricavi comprendono le entrate per investimenti (lett. b). La definizione dovrebbe essere estesa e includere anche il rimborso di mutui come nella prassi attuale: i mutui concessi dalla Confederazione sono considerati come uscite per investimenti e per analogia il loro rimborso come entrate per investimenti. Questo elemento è stato già integrato materialmente nell’articolo 8a con la modifica della LFC del 19 marzo 2021. L’estensione della definizione del termine di cui all’articolo 3 stabilisce il nesso formale tra queste due disposizioni.
Articolo 17c capoverso 1bis (risparmi a titolo precauzionale)
L’articolo 17c prevede la possibilità di effettuare risparmi a titolo precauzionale. In caso di disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assemblea federale può ridurre l’importo massimo delle uscite totali conformemente al freno all’indebitamento. Tuttavia, tali risparmi a titolo precauzionale sono ammessi solo se il conto di compensazione è almeno in pareggio (cfr. cpv. 2).
Secondo il capoverso 1, l’Assemblea federale riduce l’importo massimo al momento dell’adozione del preventivo. Negli anni 2010, 2019 e 2020 è stato possibile rilevare
22 Corte dei conti, Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise, comunicazione al primo ministro, giugno 2021, pag. 14 (www.ccomptes.fr > Recherche > Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise).
23 FF 2021 670 (oggetto 19.071).