Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Con questa variante il disavanzo del conto di ammortamento sarebbe compensato ampiamente con il saldo positivo del conto di compensazione. Tuttavia l’indebitamento dovuto alla COVID-19 sussisterebbe anche se non figurasse più nella statistica di controllo del conto di ammortamento. L’indebitamento diminuirebbe anche con questa alternativa, poiché le parti di credito a preventivo eccedenti risultanti ogni anno comporterebbero una riduzione sistematica del debito.
Una compensazione integrale mediante l’attuale riduzione del debito indebolirebbe il freno all’indebitamento invalidando la norma complementare. Diversamente dalla sospensione completa (cfr. n. 2.5.3), con la compensazione i saldi cumulati del conto di compensazione e del conto di ammortamento indicherebbero comunque di quanto si è ridotto complessivamente il debito dall’introduzione del freno all’indebitamento. Oltre a indebolire il freno all’indebitamento, questa alternativa presenterebbe un ulteriore svantaggio per il fatto che l’importo rimanente sul conto di compensazione non offrirebbe un margine di manovra sufficientemente elevato per colmare un deficit di finanziamento pluriennale (p. es. a causa di minori entrate su diversi anni). Questo fatto rischierebbe di far scattare la regola sanzionatoria più rigida per ripianare il conto di compensazione, il che sarebbe in contraddizione con le direttive del Parlamento, secondo le quali non bisogna adottare alcun programma di risparmio, né procedere ad aumenti delle imposte.
2.5.3 Sospensione della norma complementare al freno all’indebitamento
Con la sospensione della norma complementare, gli addebiti sul conto di ammortamento relativi alle uscite straordinarie dovute all’epidemia di COVID-19 sarebbero annullati a posteriori. Il disavanzo del conto di ammortamento verrebbe soppresso e un ammortamento sarebbe inutile.
Questa variante è paragonabile alla compensazione integrale secondo il numero 2.5.2, ma comporta lo svantaggio supplementare che il conto di compensazione e il conto di ammortamento non indicherebbero più la variazione del livello del debito dall’introduzione del freno all’indebitamento. Pertanto la norma complementare stabilita per il bilancio straordinario verrebbe di fatto abrogata. Ciò sarebbe in contraddizione con le prescrizioni dell’articolo 126 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate. La norma complementare è volta a compensare a medio termine anche i deficit del bilancio straordinario e a stabilizzare pertanto il debito nominale della Confederazione.5 Questo è possibile solo se a lungo termine l’indebitamento della Confederazione non aumenta rispetto al livello al momento dell’introduzione del freno all’indebitamento, ossia alla fine del 2006.
La temporanea abrogazione della norma complementare costituirebbe inoltre un precedente che minerebbe la futura applicazione e quindi anche la credibilità della norma complementare e del freno all’indebitamento in genere.
5 Messaggio sulla norma complementare, FF 2008 7415, in particolare 7424 seg. Cfr. ugualmente il messaggio del 5 luglio 2000 sul freno all’indebitamento, in cui si afferma che nonostante il regime derogatorio non bisogna aspettarsi alcun sovraccarico strutturale delle finanze federali (FF 2000 4047 seg.).