Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine
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Contenuto del progetto
Secondo il diritto vigente, il disavanzo del conto di ammortamento deve essere compensato entro sei anni mediante eccedenze di finanziamento preventivate e eventuali entrate straordinarie. Per prevedere eccedenze abbastanza elevate nel preventivo, occorrerebbero programmi di sgravio e/o aumenti delle imposte, che metterebbero però a repentaglio la ripresa economica dopo l’epidemia di COVID-19. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono evitare tali misure. Per questo motivo, nel programma di legislatura 2019–2023 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli un messaggio concernente la gestione delle spese straordinarie connesse con la COVID-19 che non preveda il ricorso ad aumenti delle imposte o a programmi di sgravio.
Per ridurre l’indebitamento dovuto all’epidemia di COVID-19, il Consiglio federale propone due varianti:
− nella variante 1 il disavanzo del conto di ammortamento è compensato dalle fu-
ture eccedenze di finanziamento strutturali secondo la chiusura dei conti. Tali eccedenze superano in media di circa 1 miliardo di franchi le cifre iscritte nel preventivo, poiché le uscite preventivate non sono interamente utilizzate (cosiddette parti di credito a preventivo eccedenti);
− nella variante 2 la metà del disavanzo del conto di ammortamento viene previa-
mente «compensata» con la riduzione del debito degli anni passati. Le eccedenze di finanziamento strutturali passate sono indicate nel conto di compensazione, che funge da statistica di controllo per il bilancio ordinario, da cui viene dedotto l’importo corrispondente. La metà rimanente del disavanzo verrà ridotta mediante le eccedenze di finanziamento strutturali future secondo la chiusura dei conti (analogamente alla variante 1).
In entrambe le varianti, il termine di ammortamento per colmare il disavanzo sarà prolungato sino alla fine di tre legislature (fino al 2035). In caso di eventi eccezionali, il termine deve poter essere prolungato di una legislatura supplementare.
A fine 2022, il disavanzo del conto di ammortamento dovrebbe ammontare a circa 25 miliardi di franchi. Con la variante 1 questo disavanzo potrà presumibilmente essere ridotto di circa 2,3 miliardi di franchi all’anno e potrebbe quindi essere compensato in circa 11 anni (2023–2033), a condizione che la BNS effettui regolarmente distribuzioni supplementari di 1,3 miliardi di franchi e che le parti di credito a preventivo eccedenti ammontino in media a 1 miliardo di franchi l’anno. Nella variante 2, grazie alla previa compensazione della metà del disavanzo, il termine di ammortamento si dimezza a circa sei anni. Entrambe le varianti garantiscono che il disavanzo del conto di ammortamento sia compensato senza ricorrere a programmi di sgravio o ad aumenti delle imposte.
Il progetto include anche due modifiche della legge federale sulle finanze della Confederazione, che formalizzano la prassi attuale e che non hanno alcun legame con la riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19.