Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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Ai sensi della norma complementare, un disavanzo del conto di ammortamento deve essere compensato entro sei anni mediante le eccedenze preventivate nel bilancio ordinario (art. 17b cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione, LFC). In casi particolari il Parlamento può prolungare il termine di ammortamento (art. 17b cpv. 3 LFC). Per prevedere eccedenze budgetarie abbastanza elevate, bisognerebbe ricorrere a programmi di sgravio e/o ad aumenti delle imposte, che metterebbero però a repentaglio la ripresa economica dopo l’epidemia di COVID-

19. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono evitare tali misure. Nel programma di legislatura 2019–2023 il Parlamento ha pertanto incaricato il Consiglio federale di sottoporgli un messaggio concernente la gestione delle spese straordinarie connesse con la COVID-19, che non preveda il ricorso ad aumenti delle imposte o a programmi di sgravio.

Uscite straordinarie, disavanzo del conto di ammortamento e debito

Sul conto di ammortamento non vengono addebitate solo le uscite straordinarie, ma vengono anche accreditate eventuali entrate straordinarie, nonché gli accrediti provenienti da eccedenze strutturali preventivate. Per questo motivo, prima della crisi il conto di ammortamento presentava un saldo positivo (2019: 4,3 mia.). Il disavanzo del conto di ammortamento atteso per la fine del 2022, pari a 25 miliardi, è pertanto inferiore alla somma delle uscite straordinarie, pari a circa 32 miliardi secondo la stima attuale, previste nel periodo 2020–2022 per far fronte all’epidemia di COVID-19.

Il disavanzo del conto di ammortamento non corrisponde neppure al debito lordo supplementare che la Confederazione ha contratto sotto forma di titoli di debito fruttiferi (crediti contabili a breve termine e prestiti). Nel 2020, la Confederazione ha coperto l’elevato deficit di finanziamento, pari a circa 16 miliardi, solo in parte mediante debiti supplementari sul mercato dei capitali (circa 7 mia.); il resto è stato finanziato con la riduzione dei beni patrimoniali (circa 9 mia.; in particolare liquidità). Spesso il risultato dei finanziamenti e il debito lordo non evolvono di pari passo, poiché allo stesso tempo cambiano anche i beni patrimoniali. A più lungo termine sussiste tuttavia una stretta correlazione fra i due indicatori.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Nell’ambito del programma di legislatura 2019–2023, il 21 settembre 2020 il Parlamento ha adottato il seguente provvedimento: «Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio concernente la gestione delle spese straordinarie connesse con la COVID-19 che non preveda il ricorso ad aumenti delle imposte o a programmi di sgravio.»4 La soluzione proposta tiene conto di questo provvedimento.

3 RS 611.0; messaggio del 19 settembre 2008 concernente la norma complementare al freno all'indebitamento (revisione LFC), FF 2008 7415 (di seguito «messaggio sulla norma complementare»).

4 Art. 2 n. 3 del decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019– 2023, FF 2020 7365.