Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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− Raccomandazione della CdF-N al Consiglio federale (decisione dell’11.5.2021):

nell’ambito della gestione del debito legato all’epidemia di COVID-19, il Consiglio federale deve tenere conto dei seguenti aspetti: (1) in futuro accreditare le eccedenze strutturali al conto di ammortamento; (2) estendere il termine di ammortamento ad almeno 15 anni; (3) verificare la necessità dei riporti di credito; (4) compensare il disavanzo rimanente con il conto di compensazione (una volta attuati i provvedimenti 1–3).

− Mozione CdF-S 21.3603: Accreditare le distribuzioni aggiuntive della BNS al

conto di ammortamento. La distribuzione supplementare di 660 milioni di franchi, incassata nell’esercizio 2020 verrebbe accreditata a posteriori al conto di ammortamento nell’ambito della decisione relativa al consuntivo 2021. La mozione non è stata ancora trattata.

La mozione 20.3450 prevede di ridurre il debito utilizzando interamente la quota della distribuzione dell’utile della BNS (importo di base e distribuzioni supplementari) spettante alla Confederazione. La CdF-S raccomanda di contabilizzare le distribuzioni supplementari come entrate straordinarie dal 2020 e di accreditarle così al conto di ammortamento. Nella seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha deciso di contabilizzare le distribuzioni supplementari della BNS come entrate straordinarie a decorrere dal 2021. Ciò significa che dall’inizio della nuova convenzione del 29 gennaio 2021 sulla distribuzione dell’utile, le relative entrate saranno accreditate al conto di ammortamento.

L’elemento del prolungamento del termine figura nelle mozioni 20.3285, 20.3300 e 20.4576, nonché nella raccomandazione della CdF-N. Entrambe le varianti proposte tengono conto di questo elemento (cfr. n. 2.2). Inoltre, come raccomandato dalla CdF-N, le eccedenze di finanziamento devono essere accreditate al conto di ammortamento.

Una compensazione parziale del disavanzo del conto di ammortamento con il saldo positivo del conto di compensazione è quanto richiesto nella mozione 20.4576 e indicato nella raccomandazione della CdF-N. Figura nella variante 2.

Nella mozione 20.3470 si chiede la sospensione della norma complementare. Il Consiglio federale respinge questa misura. Le varianti respinte sono spiegate al numero 2.5.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Condizioni quadro

La riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19 avviene nei limiti delle disposizioni costituzionali relative al freno all’indebitamento (art. 126 Cost.), secondo cui la Confederazione equilibra le uscite e le entrate a lungo termine (cpv. 1). A tal fine, l’importo delle uscite consentite è limitato alle entrate corrette in funzione della congiuntura (cpv. 2, cfr. anche art. 13 LFC). Pertanto, nell’arco di un ciclo congiunturale, l’importo delle uscite corrisponde a quello delle entrate e non determina un