Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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gli addebiti sul conto di ammortamento solo dopo l’adozione del preventivo. Per questo motivo il Parlamento ha effettuato questi risparmi solo nell’ambito dell’approvazione del consuntivo e quindi a posteriori.24 Il tenore della disposizione dell’articolo 17c dovrebbe essere adattato alla prassi vigente.

Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo

l’epidemia di COVID-19

Il nuovo articolo 17e disciplina la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dovuto all’epidemia di COVID-19. Il rimando all’epidemia di COVID-19 nella rubrica è formulato con una proposizione temporale (dopo l’epidemia di COVID-19), poiché la disposizione prende in considerazione non solo le uscite straordinarie per i provvedimenti volti ad attenuare le ripercussioni dell’epidemia di COVID-19, ma anche eventuali altre uscite straordinarie nel periodo di compensazione (cfr. durata di validità dell’art. 17e alla cifra II). Questa soluzione corrisponde anche a quella scelta per la redazione della norma complementare: si rinuncia a singoli ammortamenti per ogni addebito straordinario, poiché ciò sarebbe complesso e difficilmente comunicabile.25

Secondo il capoverso 1, le eccedenze di finanziamento strutturali iscritte nel consuntivo saranno accreditate al conto di ammortamento anziché al conto di compensazione conformemente al freno all’indebitamento. Queste eccedenze di finanziamento comprendono da una parte le eccedenze di finanziamento preventivate, dato che il freno all’indebitamento deve già essere rispettato nel preventivo, e dall’altra gli scostamenti dal preventivo relativi alle uscite e alle entrate.

L’esperienza mostra che le uscite indicate alla chiusura dei conti sono in media di circa 1 miliardo di franchi inferiori al livello preventivato. Le parti di credito a preventivo eccedenti delle uscite implicano tendenzialmente eccedenze che dovrebbero essere accreditate al conto di ammortamento. Gli eventuali deficit di finanziamento continuano a essere addebitati al conto di compensazione (cfr. in merito gli art. 17c cpv. 2 e 17d).

Il capoverso 2 prolunga il termine per compensare il disavanzo del conto di ammortamento sino alla fine delle prossime tre legislature, ossia fino al 2035 (cfr. n. 2.2). Questo prolungamento del termine tiene conto adeguatamente dell’ammontare straordinario dell’indebitamento dovuto all’epidemia di COVID-19. Se durante il periodo di prolungamento del termine si verificano eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione e non è possibile effettuare la compensazione prevista, il termine può essere prolungato ulteriormente (cpv. 3). Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale una proroga, ossia possibilmente prima della redazione del messaggio sul preventivo, per esempio nell’ambito di un messaggio sulle aggiunte. Per eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione s’intendono per esempio una grave recessione o altri eventi che hanno un forte impatto negativo sulla situazione economica e impediscono pertanto che la compensazione

24 Decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione per il 2010, FF 2011 5641 (per il 2019 e il 2020, non ancora pubblicati).

25 Cfr. messaggio sulla norma complementare, FF 2008 7415, in particolare 7434 seg.