Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 26 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel 2020 e 2021, il Parlamento ha adottato provvedimenti di ampia portata volti ad attenuare le ripercussioni sanitarie ed economiche dell’epidemia di COVID-19. Nel 2020, il Parlamento ha stanziato uscite straordinarie pari a 30,8 miliardi di franchi, di cui sono stati utilizzati effettivamente 14,7 miliardi. Per il 2021 sono stati finora stanziati 21 miliardi di franchi per le uscite straordinarie legate all’epidemia di COVID-19 (preventivo, prima aggiunta e prima aggiunta A, nonché riporti di credito). Nel secondo trimestre del 2021, la situazione epidemiologica è sensibilmente migliorata, dando luogo a una forte ripresa economica. Attualmente si può pertanto presumere che anche nel 2021 i mezzi finanziari stanziati non saranno interamente utilizzati. Nella proiezione aggiornata dell’11 agosto 2021, le uscite straordinarie per il 2021 sono stimate a 16,4 miliardi di franchi.

Nella seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha deciso di contabilizzare dal 2021 – e quindi dall’inizio della nuova convenzione del 29 gennaio 20211 sulla distribuzione dell’utile – come entrata straordinaria la quota della distribuzione supplementare della Banca nazionale svizzera (BNS) destinata alla Confederazione e di accreditarla al conto di ammortamento. Questa misura fornisce immediatamente un cospicuo contributo alla riduzione dell’indebitamento dovuto alla COVID-19, a condizione che la BNS sia in grado di effettuare distribuzioni supplementari. Considerato l’ingente utile di bilancio della BNS (circa 97 mia. fr. alla fine del 2020), attualmente la Confederazione prevede una distribuzione massima dell’utile di 6 miliardi di franchi all’anno a decorrere dal 2021. La quota della Confederazione ammonta a un terzo, ossia a 2 miliardi di franchi, di cui 1,3 miliardi sono definiti come distribuzioni supplementari. L’utile di esercizio della BNS può presentare forti oscillazioni, ragion per cui le distribuzioni supplementari non sono garantite.

Il freno all’indebitamento della Confederazione impedisce un aumento dell’indebitamento dovuto a deficit di finanziamento. Secondo l’articolo 126 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, le uscite e le entrate devono essere equilibrate a lungo termine. Tuttavia, la Costituzione federale prevede anche che in caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo consentito delle uscite possa essere aumentato (art. 126 cpv. 3 Cost.). La norma complementare introdotta nel 2010 esige che sul lungo termine siano compensati anche i deficit del bilancio straordinario. A tale scopo, le uscite e le entrate straordinarie sono iscritte nel cosiddetto conto di ammortamento. Alla fine del 2020, questa statistica di controllo registrava un disavanzo di 9,8 miliardi di franchi. Se si tiene conto delle entrate e delle uscite straordinarie ancora attese o pianificate, il disavanzo del conto di ammortamento previsto sino alla fine del 2022 ammonterà a 25 miliardi di franchi.

1 L’attuale convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera disciplina le distribuzioni dell’utile della BNS per gli esercizi 2020–2025 (consultabile all’indirizzo https://www.efv.admin.ch). L’importo di queste distribuzioni è versato alla Confederazione e ai Cantoni nel periodo 2021–2026.

2 RS 101