Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 29 pagine
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Modifica dell’ordinanza sulla liquidità
(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)
A causa della loro particolare importanza per l’economia svizzera, le SIB sono soggette a esigenze di liquidità più rigide. A differenza di quanto avviene per le banche che non presentano rilevanza sistemica, le SIB devono infatti detenere liquidità sufficiente per i rischi che il requisito LCR non copre a causa della sua impostazione su un orizzonte temporale di 30 giorni. Ciò vale in particolare per i casi di liquidazione nei quali bisogna evitare che si generino ingenti costi per l’economia nazionale e i contribuenti.
In questo contesto, il nuovo approccio normativo in materia di liquidità per le SIB si collega, con uno scenario di liquidazione di 60 giorni, al precedente scenario di stress di 30 giorni del requisito LCR. Lo scenario si fonda sull’idea che la situazione della banca interessata si stabilizzerà gradualmente dopo che la FINMA avrà determinato il PONV il 30° giorno dello scenario di stress e con il «bail-in» immediatamente successivo. La nuova regolamentazione presuppone quindi che la SIB interessata superi la crisi e sia in grado, eventualmente riducendo o modificando il suo modello operativo, di portare avanti le proprie attività. Nello scenario di liquidazione, ciò si riflette nella diminuzione dei deflussi netti di fondi dal 31° al 90° giorno.
Le esigenze poste alla liquidazione sono soddisfatte, da un lato, per mezzo delle esigenze di base applicabili a tutte le SIB e, dall’altro, con esigenze aggiuntive specifiche all’istituto eventualmente necessarie per tenere conto di ulteriori rischi. Le esigenze di base tengono conto, attraverso modelli standard e parametri minimi predefiniti, dei rischi non coperti dal requisito LCR (rischi di liquidità infragiornalieri, rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti, rischi di soglia o rischi da un orizzonte temporale di 90 giorni), mentre la FINMA può, con