Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 29 pagine

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Modifica dell’ordinanza sulla liquidità

(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)

che alcuni requisiti minimi. Per la Svizzera, che ospita istituti finanziari molto grandi nel confronto internazionale e rispetto alle dimensioni del Paese, l’introduzione di esigenze di base rappresenta una componente essenziale e necessaria. Occorre tenere presente che nel contesto delle esigenze quantitative in materia di liquidità non esistono finora né uno standard internazionale né una prassi uniforme per il caso di liquidazione. La rinuncia alla definizione di modelli di bilancio dinamici riduce in modo decisivo la complessità della regolamentazione e consente di mantenere i costi operativi delle banche entro limiti adeguati.

1.3 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L’avamprogetto si inserisce nei settori d’intervento8 previsti dalla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale del dicembre 20209 e, con la stabilità del sistema finanziario perseguita, costituisce uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2022. Il Governo ha già esposto la necessità di intervenire nell’ambito delle esigenze particolari per le SIB in materia di liquidità nel rapporto del 4 giugno 202110 sulle banche di rilevanza sistemica – valutazione secondo l’articolo 52 della legge sulle banche.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

2.1 Aspetti in comune con altre Giurisdizioni

Le nuove esigenze in materia di liquidità prevedono per le SIB, oltre a un requisito LCR del 100 per cento, un’esigenza di base ed esigenze aggiuntive specifiche all’istituto. In questo modo, in futuro i rischi di liquidità saranno coperti sia nella fase di stabilizzazione che in quella di liquidazione. Qui di seguito vengono messi a confronto i singoli elementi del nuovo approccio svizzero con i regimi adottati in determinate Giurisdizioni estere.

2.1.1 LCR

Con l’obiettivo di aumentare la capacità di resistenza del settore bancario, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Basel Committee on Banking Supervision», BCBS) ha introdotto nel 2013 la quota di liquidità a breve termine (requisito LCR)11. Il requisito LCR ha lo scopo di assicurare che le banche dispongano di un volume adeguato di attività liquide di elevata qualità («High Quality Liquid Assets», HQLA) che possano essere convertite rapidamente in liquidità per soddisfare il fabbisogno derivante da uno scenario di stress di liquidità di 30 giorni. Secondo lo standard di Basilea, in tempi normali l’indicatore LCR è pari o superiore al 100 per cento, il che significa che il volume di HQLA deve almeno equivalere al totale dei deflussi netti di fondi prospettati per i 30 giorni successivi nello scenario di stress. I tassi di deflusso LCR applicabili per il calcolo sono in linea con il consenso internazionale e riflettono le esperienze ottenute con le crisi passate.

Il requisito LCR rappresenta a livello internazionale il fondamento delle esigenze in materia di liquidità. Tale parametro viene integrato caso per caso con esigenze aggiuntive, in particolare

8 Segnatamente il n. 7, «Assicurare la resilienza» > «Resilienza».

9 Rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro». Fonte: www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > rapporto.

10 FF 2021 1487

11 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2013), Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità, gennaio 2013; www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf.