Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 29 pagine

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Modifica dell’ordinanza sulla liquidità

(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)

Art. 20 Perimetro di consolidamento

Capoverso 1

Il capoverso 1 specifica, analogamente a quanto fa l’articolo 124 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), quali unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare le esigenze particolari. La disposizione si applica direttamente solo alle unità aventi sede in Svizzera. Le unità che esercitano direttamente funzioni di rilevanza sistemica (lett. a) sono soggette alle esigenze particolari. Anche l’unità superiore di un gruppo finanziario (lett. b) è assoggettata a tali esigenze, pur non svolgendo direttamente una funzione di rilevanza sistemica – come avviene nel caso di una struttura guidata da una società holding. Se tale unità non corrisponde a un singolo istituto autorizzato, le esigenze si applicano solo su base consolidata. Le esigenze particolari si applicano parimenti ai gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità che esercita funzioni di rilevanza sistemica (lett. c). Ciò riguarda in particolare le banche madri dei due grandi gruppi bancari, le quali, benché una buona parte delle funzioni di rilevanza sistemica sia esternalizzata alle filiali svizzere, sono comunque le più grandi unità operative dei rispettivi gruppi finanziari e pertanto devono rispettare le esigenze derivanti dal loro grado di rilevanza sistemica.

Inoltre, la lettera d prevede che le unità che, in virtù della loro dimensione o della loro funzione centrale, rivestono un’importanza chiave per il gruppo finanziario siano soggette alle esigenze particolari per le SIB e i gruppi finanziari. La disposizione riguarda, quindi, le unità che, pur avendo una certa dimensione o svolgendo funzioni centrali per il gruppo finanziario (p. es. tesoreria gestita a livello centrale o gestione del rischio), non esercitano esse stesse funzioni di rilevanza sistemica. Tra queste unità si annoverano anche le banche madri dei due grandi gruppi bancari. Presumibilmente anche la banca centrale del Gruppo Raiffeisen sarà interessata da questa disposizione in virtù della sua funzione centrale all’interno del gruppo.

Il capoverso precisa inoltre che le unità interessate sono soggette alle disposizioni particolari sia a livello di singolo istituto che a livello consolidato. Le società holding ai vertici dei gruppi finanziari senza una propria autorizzazione a operare come banca non sono soggette a sorveglianza individuale di un istituto.

La riformulazione del perimetro di consolidamento sostanzialmente non modifica il campo di applicazione per le unità assoggettate all’OLiq.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce, anche in questo caso in modo analogo a una disposizione dell’OFoP (art. 124 cpv. 4), che in singoli casi la FINMA può escludere dalle esigenze particolari le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica e che rientrano nel disposto del capoverso 1 lettera a. In questi casi, la partecipazione diretta di dette unità alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non deve superare globalmente la quota del cinque per cento o la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario deve essere altrimenti esigua.

Art. 20a Computo di attivi delle categorie 2a e 2b nonché di garanzie dello Stato o di meccanismi analoghi

Capoverso 1

Per il requisito LCR, le HQLA computabili delle categorie 2a e 2b non possono eccedere un limite massimo. Il capoverso 1 conferisce alla FINMA la facoltà di sopprimere, nel singolo caso, questo limite massimo; in altre parole, gli attivi delle categorie 2a e 2b che superano i limiti massimi di cui all’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c possono essere computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità. Scopo di tale disposizione è garantire che, a partire dal 31° giorno di calendario, possano essere computate per soddisfare le esigenze tutte le HQLA detenute da una SIB, quindi anche gli attivi non corrispondenti al livello di liquidità