Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 29 pagine
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Modifica dell’ordinanza sulla liquidità
(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)
sposta il «cliff risk» descritto al 91° giorno di calendario. Il capoverso 1 stabilisce di conseguenza che le SIB devono detenere sufficiente liquidità per coprire i deflussi di fondi per le posizioni seguenti:
a. depositi che contrattualmente scadono entro il 30° giorno di calendario, ma non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
b. posizioni che contrattualmente scadono tra il 31° e il 90° giorno di calendario (ovvero nella fase di liquidazione) e che non possono essere prolungate.
Capoverso 2
Questo capoverso precisa che la liquidità deve essere detenuta a complemento della liquidità utilizzata per coprire il deflusso netto di fondi di cui all’articolo 16 derivante dal requisito LCR.
Capoverso 3
Il capoverso 3 fa riferimento ai depositi che per contratto giungono a scadenza entro il 30° giorno di calendario, ma non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario. La lettera a assegna un tasso di deflusso supplementare del 7 per cento ai deflussi riguardanti i depositi provenienti da attività «retail» (clienti privati e piccole imprese), in virtù della loro minore stabilità, mentre la lettera b assegna ai depositi non operativi di grandi clienti (categorie di deflusso 2.2 e 2.4 dell’allegato 2) un tasso di deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR. Questi tassi di deflusso tengono conto del fatto che nel periodo dal 31° al 60° giorno di calendario viene prelevato il 50 per cento del volume di depositi non ritirati durante il periodo LCR, e dal 61° al 90° giorno di calendario viene prelevato un ulteriore 25 per cento del volume residuo determinato il 61° giorno.
Capoverso 4
I tassi di deflusso per le posizioni che per contratto giungono a scadenza nei giorni di calendario 31–90 sono fissati nell’allegato 7 e, al fine di considerare il calo dei deflussi conseguente all’esecuzione del «bail-in», si basano sul 50 per cento dei corrispondenti tassi di deflusso LCR per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario e sul 25 per cento per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario. Ciò riflette che in seguito al «bail-in» la fiducia del mercato è aumentata. Per completare i flussi di fondi che avvengono durante la liquidazione, a questi deflussi viene contrapposta, laddove ragionevole, una forma simmetrica di afflussi, come specificato nell’al-
legato 8.
Art. 25 Considerazione di misure che generano liquidità
Le esigenze legate all’orizzonte temporale di 90 giorni e ai rischi di soglia di cui all’articolo 24 possono essere coperti, oltre che con le HQLA computate, anche con titoli precisati nell’allegato 9. Per esempio, si possono computare i titoli che in virtù dell’articolo 15d OLiq sono esclusi dal volume di HQLA per motivi operativi (p. es. perché non sono controllati dalla gestione centrale della liquidità) o perché risultano inadempiute le condizioni HQLA come i rating (per le obbligazioni) o la quotazione (per le azioni, che non sono HQLA). Agli attivi computabili delle categorie HQLA 1 (art. 15a cpv. 1 lett. c OLiq) e 2 (art. 15b cpv. 1 lett. b e c OLiq) si aggiungono così i titoli computabili menzionati nell’allegato 9. L’elenco fornito è esaustivo, e la SIB in questione deve per esempio garantire e indicare alla FINMA che i titoli corrispondenti sono anche liberamente disponibili (p. es. non vincolati a coperture «hedge») e possono essere controllati dalla tesoreria in tempi brevi. Di questo aspetto si tiene conto con la dicitura «titoli negoziabili e liberamente disponibili». Un attivo non può essere computato per il suo intero valore, ma è soggetto a una riduzione legata al rischio. Le riduzioni del valore riportate nell’allegato 9 si basano su quelle degli attivi della categoria 2a di cui all’articolo 15b capoverso 4 OLiq (per i titoli che in virtù dell’art. 15d OLiq non sono computabili come HQLA) o della categoria 2b di cui all’articolo 15b capoverso 6 OLiq (per i titoli che per altri motivi non sono computabili come HQLA). Tuttavia, le corrispondenti riduzioni del valore sono aumentate