Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 29 pagine

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Modifica dell’ordinanza sulla liquidità

(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)

zionate nell’articolo 25, vengano computate altre misure che consentano alla banca di generare liquidità in caso di crisi. A norma del capoverso 3, tali riduzioni non possono eccedere i supplementi di cui al capoverso 1. In questo modo si intende evitare che le riduzioni concesse dalla FINMA ai sensi di questo capoverso vengano utilizzate per coprire le esigenze di base di cui alla sezione 2.

Art. 25b Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni

Capoverso 1

La FINMA determina i supplementi per le esigenze aggiuntive specifiche all’istituto esercitando il suo potere discrezionale. È giusto presumere che le banche abbiano sviluppato metodologie proprie per la gestione dei rischi di liquidità, basandosi su considerazioni di gestione dei rischi e sulle regole di cui alla sezione 1 del capitolo 3 (esigenze qualitative). Tali metodologie possono consistere in modelli semplici o anche molto complessi. Oltre alle proprie valutazioni di vigilanza, la FINMA tiene conto anche delle analisi condotte dalle banche. La FINMA decide nel quadro del suo potere discrezionale.

Capoverso 2

Le banche possono chiedere alla FINMA il computo di misure che generano liquidità (riduzioni rispetto alle esigenze) al fine di soddisfare le esigenze aggiuntive specifiche all’istituto. A tal fine, devono dimostrare alla FINMA che tali misure sono attuabili anche in una situazione di crisi che può esporre la banca al rischio d’insolvenza (art. 25 LBCR) e che l’entità della liquidità così generata è determinabile. Nel loro piano d’emergenza conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR o all’articolo 60 dell'ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02) le banche illustrano alla FINMA, inter alia, attraverso quali misure potrebbero generare liquidità in caso di emergenza. Occorre notare che tali misure potrebbero avere successo solo in alcuni scenari di emergenza e che, pertanto, la capacità di generare liquidità potrebbe non essere determinata con sufficiente certezza ex ante. Per questo motivo la FINMA potrà approvare solo in modo molto restrittivo le richieste delle banche che si fondano su simili misure. Non vi è perciò alcun automatismo in merito al computo delle misure del piano di emergenza come riduzioni ai sensi della sezione 2a (esigenze aggiuntive specifiche all’istituto).

Capoverso 3

La FINMA adotta decisioni in merito a riduzioni e supplementi esercitando il suo potere discrezionale, tenendo conto delle informazioni che le banche sono in grado di presentarle. In linea di massima, una banca è chiamata a fornire ogni due anni le informazioni necessarie per la valutazione delle esigenze aggiuntive specifiche all’istituto. In caso di cambiamenti sostanziali che possono influenzare la determinazione delle riduzioni e dei supplementi (p. es. in caso di modifiche del modello o di riorganizzazioni di unità operative con ripercussioni sulla composizione del portafoglio), la banca deve presentare rapidamente i dati aggiornati concernenti le esigenze aggiuntive specifiche all’istituto.

4.4 Ulteriori disposizioni

Art. 26 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità

La pratica introdotta nell’ambito del requisito LCR con l’articolo 17b OLiq si applica anche in caso di mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità.

Art. 27

La disposizione di questo articolo (Gestione insufficiente del rischio di liquidità) è riportata ora