Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine
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accompagnato dalle abilità pratiche (lett. a). La specificazione «di base» (riferita alle competenze) riflette la terminologia in uso e non si riferisce a una sorta di standard minimo, bensì alla base intesa come fondamento solido e di qualità per l’apprendimento permanente al termine della formazione liceale.
Nelle lettere a-g del capoverso 2 sono elencate le capacità richieste ai maturandi, tra cui acquisire nuove conoscenze, sviluppare la curiosità, l’immaginazione e la capacità di comunicare, lavorare da soli e in gruppo, essere in grado di svolgere ragionamenti logici e astrazioni ed esercitarsi a pensare in maniera intuitiva, analogica e sistemica.
Al di là del cambiamento a livello strutturale, rispetto all’articolo 5 capoverso 2 ORM/RRM in vigore, il contenuto del capoverso viene modificato specificando che le nuove conoscenze devono essere sia specialistiche che interdisciplinari. La precisazione ha lo scopo di mettere maggiormente in risalto le attività interdisciplinari, che accompagnano la formazione ampia menzionata nel capoverso 1 dell’articolo 5 dell’attuale ORM/RRM.
Anche gli ultimi elementi del capoverso vengono modificati (lett. f e g), esplicitando la norma, finora piuttosto vaga, sulla didattica propedeutica alla scienza. Quest’ultima rappresenta una componente importante dell’attitudine generale agli studi universitari e della solida maturità sociale (cfr. cap. 4.2.1).
Dal punto di vista del contenuto il capoverso 3 non subisce modifiche. Come sopra, anche qui il termine «conoscenze» viene sostituito con «competenze». Come nell’ORM vigente l’articolo menziona una delle componenti principali dell’attitudine generale agli studi universitari, ovvero la padronanza della lingua in cui si svolge l’insegnamento nella scuola e di altre lingue (straniere). Inoltre, i maturandi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore. Quest’ultima frase sottolinea il valore della reciproca comprensione culturale, componente importante della solida maturità sociale.
Nel capoverso 4, modificato solo leggermente, si rimanda ai requisiti necessari per svolgere attività complesse nella società. In base al nuovo articolo i maturandi sono in grado di orientarsi non solo nel contesto naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, bensì anche in quello «economico». È stata quindi inclusa la sfera economica, finora mancante.
Inoltre, viene menzionato esplicitamente l’orientamento al futuro: i maturandi devono sapersi orientare non solo nel presente e nel passato ma anche nel futuro. Come finora, questo requisito si riferisce sia alla dimensione svizzera che a quella internazionale.
Secondo il capoverso 4 i maturandi sono altresì pronti a esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura, nel rispetto dei limiti e delle capacità degli ecosistemi globali. Il capoverso 4 spiega dunque che nella formazione liceale non deve essere promossa soltanto la «capacità» di svolgere compiti complessi, bensì anche il «senso di responsabilità», che rappresenta una componente importante della solida maturità sociale.
Articolo 9: Durata
La modifica dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. del 21 maggio 2006 impone di armonizzare la durata delle fasi della formazione. Nella riunione plenaria del 25 ottobre 2019 la CDPE ha deciso di fissare la durata minima della formazione liceale a quattro anni. Sebbene questo aspetto fosse già stato discusso nel 2007, all’epoca si scelse di rinviare la decisione alla revisione totale dell’ORM e del RRM. Il prolungamento della durata formativa riguarda i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona).
Attualmente l’articolo 6 ORM/RRM definisce la durata degli studi fino alla maturità. Per quanto attiene all’oggetto dell’ordinanza, fissare una durata minima rispetto alla durata totale degli studi non è strettamente necessario. È invece indispensabile definire la durata minima del ciclo di maturità liceale, che in base all’articolo 7 P-ORM rientra nel livello secondario II e che d’ora in poi sarà di quattro anni (cpv. 1).
Questa nuova disposizione deve essere considerata nell’ottica generale in cui è organizzato il sistema scolastico; il concordato HarmoS ha infatti uniformato in tutta la Svizzera la durata degli studi (undici anni per il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, e il livello secondario I) e i principali obiettivi didattici. Concretamente, ciò significa che la carriera scolastica fino al conseguimento della maturità liceale può svolgersi secondo due diversi modelli. In base al primo modello (11+4) la scuola dell’obbligo dura 11 anni e la