Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine

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scolastica in maniera coordinata e di riservare alle attività interdisciplinari almeno il tre per cento del tempo dedicato all’insegnamento (art. 22 P-ORM).

I temi trasversali rientrano fra gli obiettivi politici comuni di Confederazione e Cantoni per lo spazio formativo svizzero. Con l’inclusione della digitalizzazione viene data la giusta importanza all’obiettivo 7, ovvero affrontare con lungimiranza le sfide costituite dalla digitalizzazione del mondo del lavoro e della società nel sistema formativo31. Anche l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla cittadinanza fanno parte degli ambiti nei quali la Confederazione e i Cantoni coordinano le loro attività. È quindi importante che vengano ripresi con apposite disposizioni all’interno del P-ORM. L’attuazione dei temi e delle competenze trasversali avviene nel PQS, mentre i temi trasversali vengono integrati anche nei piani di studi disciplinari32.

Inoltre, viene introdotto un nuovo articolo intitolato Scambi e mobilità (art. 24 P-ORM) con l’obiettivo di promuovere le lingue nazionali rafforzando così la coesione all’interno della Svizzera, l’internazionalità e le competenze interculturali e sociali dei maturandi. In questo modo si realizza l’obiettivo comune 8, secondo il quale gli scambi e la mobilità devono diventare parte integrante del sistema formativo ed essere promossi in tutti i livelli33.

4.2.3 Miglioramento della comparabilità degli attestati di maturità

La revisione totale migliorerà la comparabilità degli attestati di maturità liceale. La possibilità di comparare le competenze acquisite è infatti essenziale per garantire che i maturandi siano in grado di intraprendere un percorso accademico.

D’ora in poi la durata minima della formazione liceale fino alla maturità sarà uniformata e sarà di quattro anni in tutti i Cantoni (art. 9 P-ORM). Per i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona) si tratta di una novità, visto che lì i cicli di formazione duravano tre anni.

La comparabilità degli attestati di maturità viene inoltre migliorata stabilendo nel P-ORM che il nuovo PQS definirà alcuni requisiti minimi concernenti le competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari34 e gli ambiti d’insegnamento trasversali (art. 3 P-ORM). Mediante questo collegamento con il nuovo PQS, il P-ORM trasferisce a quest’ultimo un’importante funzione35 volta a favorire la comparabilità36.

4.2.4 Chiara definizione delle condizioni quadro per i cicli di maturità

Le condizioni quadro per i cicli di maturità riguardano sia le transizioni (dal livello secondario I e verso il livello terziario) sia la qualità e la gestione dei licei. La presente revisione si prefigge di consolidarle globalmente.

Viene introdotta ad esempio una nuova disposizione che promuove le pari opportunità (equity) nella transizione dalla scuola dell’obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale (art. 6 P-ORM)37. Spesso l’espressione «pari opportunità» viene impiegata in relazione alle transizioni e alla permeabilità del sistema formativo. In questo contesto l’uguaglianza delle opportunità implica che il successo negli studi non deve

31 Cfr. anche Consiglio svizzero della scienza (CSS), La formazione liceale nella società digitale (disponibile solo in tedesco), SWR Schrift 1/2021.

32 Cfr. <Progetto Aggiornamento del Piano quadro degli studi – Capitolo II – Tematiche trasversali 33Cfr. <https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2019/09/bund-kantone-2019.pdf.download.pdf/erklaerung-chancen- 2019_i.pdf> Cfr. anche la Strategia delle lingue per il settore del secondario II della CDPE del 2013 e la Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni del 2017.

34 Cfr. raccomandazione 1 della CDPE del 2016.

35 Il nuovo PQS deve contribuire a migliorare la comparabilità degli attestati di maturità stabilendo contenuti maggiormente vincolanti rispetto al testo del 1995 in termini di qualità degli input forniti dal ciclo di maturità liceale. Nel PQS vigente, infatti, la qualità dell’output è determinata dagli esami di maturità liceale, che non sono direttamente comparabili e che ricadono nella competenza dei Cantoni e delle singole scuole. La raccomandazione 2 della CDPE è incentrata sull’emanazione di condizioni quadro cantonali per una «valutazione comune» che promuovano la comparabilità dei livelli dei requisiti e lo scambio pedagogico (anche prima degli esami). Cfr. raccomandazione 2 della CDPE del 2016.

36 Occorre sottolineare che queste misure riflettono un punto di vista contrario all’idea della maturità centralizzata. Infatti, anche se quest’ultima permetterebbe di raggiungere un altissimo livello di comparabilità tra gli esami finali, uniformando requisiti e valutazioni, nonché di gestire l’apprendimento in maniera simile, favorirebbe il cosiddetto approccio «teaching to the test», aumentando il rischio che durante le lezioni vengano trascurati gli obiettivi formativi non pertinenti per l’esito dell’esame. Spesso quindi l’istituzione di esami centralizzati provoca un abbassamento del livello. Inoltre, non bisogna dimenticare che la maturità centralizzata non sarebbe conforme alle strutture federalistiche e multilingue che caratterizzano il sistema formativo svizzero. Cfr. anche Eberle/Brüggenbrock 2013, pag. 118 seg.

37 Cfr. Messaggio ERI 2021–2024