Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine

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2.2 Basi legali

Il riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei cantonali e dai licei riconosciuti a livello cantonale (attestati di maturità) è una competenza condivisa dalla Confederazione e dai Cantoni basata sul cosiddetto «federalismo formativo» sancito nella Costituzione. Infatti, secondo l’articolo 61a della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 199919, la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. Con l’articolo 1 dell’Accordo amministrativo del 1995 vengono poste le basi per l’istituzione di un’istanza comune di riconoscimento degli attestati di maturità, ovvero la Commissione svizzera di maturità (CSM). Inoltre, l’accordo stabilisce che la Confederazione e i Cantoni adottino atti normativi armonizzati. Pertanto, la Confederazione e la CDPE hanno elaborato rispettivamente l’ORM e il RRM, identici dal punto di vista materiale. Si tratta di una soluzione particolare, che si è però dimostrata efficace e che richiede un’accurata armonizzazione delle procedure e delle decisioni.

Il settore scolastico, e con esso anche le scuole che preparano al conseguimento della maturità liceale, sono di competenza dei Cantoni (art. 62 Cost.). Questi ultimi sono responsabili dei licei e quindi delle sedi, delle condizioni di ammissione e delle condizioni di impiego del corpo docente nonché dell’organizzazione e della gestione degli istituti. Inoltre, stabiliscono i requisiti per l’accesso alle università cantonali. Per consentire l’accesso a queste scuole, il RRM disciplina il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale.

La Confederazione disciplina invece l’ammissione alle proprie scuole universitarie e ai propri cicli di formazione. In particolare, secondo l’articolo 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 Cost. gestisce i politecnici federali e, secondo l’articolo 95 capoverso 1 e l’articolo 117a capoverso 2 lettera a Cost., emana prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base. Partendo da questi principi sono state emanate la legge federale sui politecnici federali (legge sui PF)20 e la legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed)21. Per consentire ai maturandi l’accesso ai PF, l’ORM disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale.

2.3 Procedura di consultazione

La revisione ORM/RRM è stata coordinata in collaborazione con la CDPE, in linea con quanto stabilito nell’articolo 1 dell’Accordo amministrativo del 1995. Ad eccezione del titolo, dell’ingresso e del rispettivo termine utilizzato ovvero «ordinanza» oppure «regolamento», il progetto di revisione dell’ORM (P-ORM) e quello del RRM (P-RRM) sono identici22.

Dal punto di vista formale la consultazione avviene secondo il diritto federale e pertanto si basa sul P-ORM. Per motivi di coerenza e di economia procedurale, la CDPE rinuncia a svolgere una consultazione parallela sul P-RRM. Ciò consente ai Cantoni e alle altre cerchie interessate di esprimere un parere sulle disposizioni dei due progetti di revisione, identici dal punto di vista materiale, all’interno di un’unica procedura.

I riscontri saranno valutati insieme alla CDPE e le eventuali modifiche verranno inserite in entrambi gli atti normativi. Alla fine della consultazione il processo legislativo sarà nuovamente nelle mani della Confederazione e dei Cantoni e verrà condotto in stretto coordinamento.

3 Oggetto

3.1 Ordinanza sulla maturità del 1995

L’ORM e il RRM del 1995 disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale (art. 1 ORM/RRM). Il riconoscimento certifica l’equivalenza di tutti gli attestati di maturità rilasciati in Svizzera e la loro conformità alle condizioni minime (art. 2 cpv. 1 ORM/RRM).

19 RS 101

20 RS 414.110

21 RS 811.11

22 Poiché l’ORM e il RRM sono stati emanati in due date diverse (15. febbraio 1995 e 16. gennaio 1995) ciò comporta un’ulteriore differenza per quanto riguarda le disposizioni sull’abrogazione del diritto previgente (cfr. art. 35 P-ORM).