Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi dell’ordinanza (lett. b). Si tratta di un’ulteriore «etichetta» che può essere riportata su un attestato di maturità riconosciuto, senza pregiudicarne né la qualità né lo scopo, ovvero consentire l’ammissione agli studi universitari. L’attestato contiene un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico.

Articolo 30: Garanzia e sviluppo della qualità

Stabilendo che le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità, questo nuovo articolo tiene conto di un’evoluzione in corso in molte scuole, ma non in tutte, che dispongono già di un sistema del genere. L’idea che i licei, dotati di una vasta autonomia e orientati a garantire la qualità della didattica e della vita scolastica, dispongano di un sistema di gestione della qualità incontra un consenso molto vasto. Questa convinzione si è chiaramente rafforzata rispetto al 2006, quando la proposta di inserire un articolo pertinente nell’ORM e nel RRM era stata respinta54.

Un sistema di garanzia e sviluppo della qualità comprende ad esempio delle strategie nei seguenti ambiti: feedback individuali e sviluppo personale (p. es. peer learning), gestione dei processi di qualità da parte della direzione scolastica (p. es. colloqui con i collaboratori), autovalutazione, sviluppo della qualità nella scuola e valutazioni esterne. Sul piano operativo l’attuazione spetta ai Cantoni.

Articolo 31: Presentazione di rapporti

Secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’Accordo amministrativo del 1995, la Commissione svizzera di maturità (CSM) ha il compito di verificare che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Questo compito deve essere garantito e ulteriormente precisato. La redazione di rapporti all’attenzione della CSM sancita nel nuovo articolo rappresenta uno strumento a tal fine. Nella consultazione interna (cfr. cap. 2.1) è stato espresso il timore di una burocratizzazione. L’attività di reporting prevista ne terrà conto e punterà a essere più snella rispetto alla procedura applicata per il primo riconoscimento. Questa novità comporta anche una modifica dell’Accordo amministrativo del 1995.

5.5 Esperienze pilota e scuole svizzere all’estero

Articolo 32

In questo articolo viene disciplinata la competenza per concedere l’autorizzazione allo svolgimento di esperienze pilota e per le scuole svizzere all’estero: le proposte vengono presentate dalla CSM alla presidenza della CDPE e al DEFR. Oltre alle scuole svizzere all’estero, questi ultimi possono autorizzare eventuali deroghe all’ORM/RRM (lett. a e b). La competenza di autorizzare le esperienze pilota, finora attribuita alla CSM, viene affidata a un’autorità in quanto tale strumento ha un effetto pregiudiziale che presuppone la competenza di un’autorità. Inoltre, d’ora in poi le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo.

5.6 Presentazione delle domande e riconoscimento

Articolo 33: Presentazione delle domande

In linea con il diritto vigente (art. 22 cpv. 1 ORM/RRM), questa disposizione disciplina la presentazione delle domande concernenti il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e delle esperienze pilota di cui all’articolo 32 P-ORM. I Cantoni presentano le domande alla CSM. Questa norma si basa sull’articolo 3 capoverso 1 dell’Accordo amministrativo del 1995.

Articolo 34: Riconoscimento

Secondo il capoverso 1 un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

Secondo il capoverso 2 le deroghe ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota sono considerate valide se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

54 Cfr. rapporto CDPE/DFI del 2006