Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine
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Articolo 27: Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità
Come nel diritto vigente (art. 15 ORM/RRM) questo articolo definisce le modalità di assegnazione delle note che compaiono nell’attestato di maturità. A livello di contenuto, le norme delle lettere a e b non hanno subìto modifiche, mentre l’attuale capoverso 2 è stato eliminato dato che la valutazione del lavoro di maturità è già sufficientemente disciplinata nella lettera c.
Secondo la lettera a nelle materie d’esame le note di maturità sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e di quelli ottenuti all’esame con la medesima ponderazione.
Nelle altre materie sono invece assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento (lett. b).
Infine, la lettera c definisce le modalità di valutazione del lavoro di maturità. Finora quest’ultimo era stato valutato sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della relativa presentazione orale. D’ora in poi la valutazione si baserà invece sul lavoro scritto e sulla presentazione, mentre la valutazione del processo di lavoro confluirà nella valutazione di uno di questi due; in questo modo viene mantenuta la sua importanza.
Articolo 28: Norme per il superamento dell’esame
In linea con il diritto vigente, il capoverso 1 disciplina le materie determinanti per il superamento dell’esame di maturità e la modalità di assegnazione delle note. Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali e nell’ambito a scelta sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
Il capoverso 2 disciplina le norme vere e proprie per il superamento dell’esame.
Le lettere a e b si riferiscono alle norme per il superamento della maturità liceale nel suo complesso e prevedono, come oggi, la doppia compensazione dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti e la regola del numero massimo di quattro note inferiori al 4. Inoltre, per il capoverso 2 dell’articolo 28 nella consultazione sono state proposte due varianti.
Variante 1: possibilità di mantenere le norme vigenti per il superamento dell’esame (art. 16 ORM/RRM) oppure di non adottare ulteriori disposizioni all’interno del P-ORM.
Variante 2: oltre alle lettere a e b, vengono introdotte le lettere c e d, che propongono ulteriori requisiti indipendenti dalle note scolastiche. Secondo queste disposizioni l’esame di maturità deve essere superato in quanto esame a sé stante, applicando le stesse norme previste per la maturità nel suo complesso (lett. a e b). Mediante questi ulteriori requisiti si intende attribuire all’esame di maturità un ruolo più importante. Questa novità verrebbe introdotta in quanto un’accurata preparazione agli esami e gli esami stessi rappresentano una componente fondamentale di ogni ciclo di studio presso le università e le alte scuole pedagogiche. Pertanto, lo scopo del sistema di norme a due livelli non è quello di ridurre il numero di promozioni tra i maturandi52, bensì di sottolineare l’importanza dell’esame di maturità come componente a sé stante (oltre alle note scolastiche) necessaria per il superamento dell’esame. Viene sottolineata in particolare la sua funzione formativa, oltre a quella valutativa, che si riflette ad esempio nella preparazione all’esame e nell’acquisizione di sapere e competenze da parte di ogni singolo allievo53.
Articolo 29: Attestato di maturità
Il capoverso 1 elenca gli elementi che devono figurare nell’attestato di maturità (lett. a-h) e offre ai Cantoni la possibilità di riportare anche materie stabilite a livello cantonale o altre materie seguite dall’allievo.
Dal punto di vista del contenuto, la principale modifica rispetto alla versione vigente (art. 20 ORM/RRM)
riguarda la lettera h, in cui l’espressione «la direzione della scuola» viene sostituita con «un membro della direzione scolastica». Si tratta di un concetto che può essere utilizzato con maggiore facilità nelle diverse lingue.
Il capoverso 2 elenca gli ulteriori elementi che possono essere disciplinati nell’attestato di maturità: quello che rimane uguale sono le note ottenute nelle materie prescritte nell’ambito cantonale o in altre materie seguite dall’allievo (lett. a). Quello che cambia, inoltre, è l’aggiunta della dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone
52 Sebbene nella consultazione interna questa modifica sia stata discussa e messa in dubbio, deve comunque essere considerata per le ragioni elencate di seguito.
53 Cfr. rapporto degli esperti, pag. 37