Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine

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Nell’ambito a scelta la percentuale minima di insegnamento rimane invariata al 15 per cento (lett. b). In questo modo gli allievi avranno a disposizione lo stesso tempo per personalizzare il proprio profilo formativo e sarà preservato anche il margine discrezionale dei Cantoni, che ammonta al 13 per cento.

Articolo 21: Competenze di base

Il capoverso 1 stabilisce la necessità di garantire che, una volta portata a termine la formazione liceale e sostenuto l’esame di maturità, nell’ambito delle competenze di base disciplinari e interdisciplinari tutti gli allievi abbiano acquisito l’attitudine generale agli studi universitari, non solo quindi la maggior parte di loro, come previsto invece per gli altri campi di competenze.

Analogamente a quanto stabilito nel capoverso 1, in base al capoverso 2 occorre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano acquisito le competenze di base nella lingua d’insegnamento e in matematica. Il compito di attestare queste competenze non è legato agli esami di maturità: la responsabilità operativa e l’affiancamento di eventuali misure di promozione sono in mano ai Cantoni e alle scuole, che si attengono al piano di studio. Per questo la disposizione si riferisce solo a quella parte delle competenze di base disciplinari necessaria per l’attitudine generale agli studi universitari (lingua d’insegnamento e matematica), per la quale il PQS prevede una norma specifica e verificabile. Nel capoverso non si citano invece le competenze di base interdisciplinari, più difficili da verificare.

Articolo 22: Ambiti d’insegnamento trasversali

Questo articolo sviluppa ed esplicita il contenuto dell’articolo 11a ORM/RRM («Interdisciplinarità»). Il titolo viene cambiato in «Ambiti d’insegnamento trasversali» e viene inserito il riferimento ai temi trasversali nonché alle competenze interdisciplinari (cfr. anche cap. 4.2.2).

Il capoverso 1 sancisce la necessità di garantire l’inclusione armonizzata dei temi trasversali nell’offerta formativa delle scuole (comprese le giornate tematiche, le settimane di progetto, ecc.) e tra le materie d’insegnamento nonché l’acquisizione delle competenze interdisciplinari. I temi trasversali, ovvero la didattica propedeutica alla scienza, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla cittadinanza e la digitalizzazione, sono indispensabili per raggiungere entrambi gli obiettivi formativi della maturità liceale: acquisire l’attitudine generale agli studi universitari e svolgere attività complesse nella società.

Il capoverso 2 stabilisce un tempo minimo nel quale gli allievi sono tenuti a svolgere attività interdisciplinari. La quota del tre per cento si riferisce al tempo complessivo dedicato all’insegnamento conformemente all’articolo 20 (offerta formativa delle scuole e materie d’insegnamento). In particolare, vengono considerati i formati didattici in cui si approfondiscono i temi trasversali, come le settimane di studio e le giornate tematiche. Questa disposizione non sminuisce l’importanza delle conoscenze prettamente disciplinari.

Articolo 23: Lingue e comprensione reciproca

Questo articolo riassume gli attuali articoli 12 e 13 ORM/RRM, dedicati rispettivamente alla terza lingua e al romancio, in quanto entrambi fanno riferimento alle specificità linguistiche e culturali della Svizzera, che devono essere tutelate per garantire la varietà linguistica e culturale del nostro Paese.

Il capoverso 1 riprende il concetto espresso nella seconda parte dell’articolo 12 ORM/RRM: la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con misure appropriate.

Il capoverso 2 lettera a corrisponde in larga misura alla prima parte dell’articolo 12 in vigore e stabilisce la necessità di garantire che gli allievi possano frequentare un corso nella terza lingua nazionale. Ogni scuola è libera di definire le modalità; l’offerta può essere assicurata anche mediante la collaborazione tra più scuole.

Il capoverso 2 lettera b disciplina l’insegnamento dell’inglese. Finora, il Cantone aveva l’obbligo di organizzare un corso di base in inglese per gli allievi che non avevano scelto l’inglese come materia di maturità. Adesso non si tratta più di organizzare un corso di base in quanto le nozioni fondamentali vengono già trasmesse e acquisite durante la scuola dell’obbligo. Occorre tuttavia garantire che coloro che non hanno scelto l’inglese né come terza lingua né come opzione specifica possano comunque incrementare le proprie competenze. Poiché l’eventuale decisione di non studiare l’inglese viene presa gli allievi ed è consentita dal regolamento, l’insegnamento deve rimanere facoltativo.