Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 23 pagine
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Articolo 16: Altre materie
Questo nuovo articolo lascia aperta la possibilità di inserire nel ciclo di maturità ulteriori materie, che però non fanno media per il superamento dell’esame secondo l’articolo 28 P-ORM.
Articolo 17: Combinazioni escluse
Questo articolo disciplina le limitazioni per quanto riguarda la scelta e la combinazione di discipline fondamentali e opzioni specifiche nonché di opzioni specifiche e opzioni complementari, limitazioni finora contenute nell’articolo 9 capoverso 5 ORM/RRM. La nuova norma aumenta le combinazioni possibili tra opzioni specifiche e complementari facendo sì che la scelta della musica o delle arti visive come opzione specifica non escluda più automaticamente quella della musica, delle arti visive o dello sport come opzione complementare.
Nella lettera a si esclude la scelta della stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica, in continuità con il diritto vigente.
La lettera b esclude invece la scelta della stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare, anche qui in continuità con l’ORM.
Articolo 18: Offerte formative
L’articolo stabilisce che le offerte formative delle scuole di maturità sono soggette alle disposizioni cantonali. Non è necessario modificare il contenuto della disposizione vigente (cfr. art. 9 cpv. 6 ORM/RRM) visto che i Cantoni continuano ad avere sufficienti possibilità di scelta non solo nell’ambito specifico e complementare ma anche in quello fondamentale.
Articolo 19: Lavoro di maturità
In continuità con il diritto vigente (cfr. art. 10 ORM/RRM) questo articolo disciplina il cosiddetto «lavoro di maturità». Nella versione tedesca la denominazione «Maturaarbeit» è sostituita da «Maturitätsarbeit».
Il nuovo capoverso 1 ne descrive le funzioni. Il lavoro di maturità promuove sia le competenze specialistiche sia quelle interdisciplinari, come l’autonomia, il pensiero sistemico, la pianificazione, l’organizzazione, la perseveranza, la creatività e la comunicazione. La novità consiste nell’obbligo di includere nel lavoro una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza. In questo modo si dà maggior rilievo a questa tematica trasversale, che consiste nell’analisi e nell’impiego mirato di procedure specifiche (cfr. anche cap. 4.2.2).
Come nell’articolo 10 ORM/RRM, il capoverso 2 contiene la definizione del lavoro di maturità, a cui si aggiunge l’elemento della didattica propedeutica alla scienza: un lavoro scritto o commentato in forma scritta, originale e con una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza, che il candidato elabora da solo o in gruppo e che viene presentato oralmente. Il lavoro di maturità è una componente importante dell’ambito a scelta e quindi anche del profilo formativo individuale degli allievi.
Articolo 20: Ripartizione percentuale delle materie
L’articolo disciplina la ripartizione, sul tempo complessivo dedicato all’insegnamento, delle materie di cui all’articolo 9 ORM/RRM (escluso lo sport): la lettera a riporta le discipline fondamentali e la lettera b quelle dell’ambito a scelta. Nel P-ORM al posto degli intervalli temporali vengono indicate le percentuali esatte (valori minimi).
Nella lettera a le discipline fondamentali sono suddivise in quattro ambiti d’apprendimento: lingue (num. 1), matematica, informatica e scienze sperimentali (MINT, num. 2), scienze umane (num. 3) e arte (num. 4).
Il tempo minimo da dedicare alle scienze umane e all’arte è stato lievemente aumentato. Nel primo caso ciò è stato fatto perché l’educazione alla cittadinanza e l’educazione allo sviluppo sostenibile devono essere inserite principalmente in questo ambito d’apprendimento. Nel secondo caso, la decisione è stata presa in quanto l’arte fornisce un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi formativi (p. es. per la preparazione agli studi presso un’alta scuola pedagogica). La percentuale minima riservata alle lingue viene invece ridotta ed è ora equivalente a quella dell’ambito d’apprendimento matematica, informatica e scienze sperimentali. A tal proposito, va tenuto conto del fatto che le lingue possono essere scelte anche come opzione complementare (art. 15 P-ORM) e che nelle lingue straniere moderne l’esame orale è diventato obbligatorio (art. 26 cpv. 2 P-ORM).