Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine

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Art. 1 Oggetto e scopo

In futuro, la CIP dovrà essere uno strumento dell’assicurazione malattie. In linea di principio, alcuni collegamenti e alcune interfacce si potevano scorgere già in passato negli obiettivi della LAMal e della LCIP. Entrambe le leggi, infatti, si prefiggono di contribuire a un’assistenza sanitaria di alto livello qualitativo al minor costo possibile (cfr. n. 1.1.1 e 7.1.1). L’integrazione nel capoverso 3 sottolinea che la CIP è anche uno strumento dell’assicurazione malattie e che serve in particolare anche a migliorare la qualità e a contenere i costi nell’ambito dell’assicurazione malattie. Gli ulteriori sviluppi futuri dovranno prestare maggiore attenzione a questi aspetti.

Art. 3 Consenso

Attualmente, secondo il capoverso 1, per l’apertura di una CIP occorre il consenso scritto del paziente, firmato di propria mano (firma autografa) o per via elettronica tramite FEQ.

Dato che ora devono essere possibili anche altre forme di consenso elettronico, il criterio della forma scritta è stato stralciato nell’avamprogetto. Il consenso deve piuttosto basarsi su una procedura che richiede la dichiarazione esplicita della volontà di aprire una CIP e consente di comprovare in qualsiasi momento il consenso espresso. Questo disciplinamento è formulato in modo volutamente neutrale sotto il profilo tecnologico per tenere conto dei futuri sviluppi in tale ambito. Il Consiglio federale potrà così reagire a questi sviluppi e consentire nuove forme di consenso elettronico.

Il requisito secondo cui il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione rimane invariato. Ai fini della cartella informatizzata, ciò significa che il paziente deve essere informato sui dati che verranno elaborati, sugli scopi, sui servizi incaricati dell’elaborazione e sulle modalità di elaborazione dei dati (cfr. i particolari nel messaggio del 29 maggio 2013 concernente la LCIP, FF 2013 4611).

Sezione 7a: Finanziamento transitorio

Art. 23a Principi

Capoverso 1: Com’è strutturata attualmente, la CIP può già essere considerata uno strumento dell’assicurazione malattie. Sulla base dell’articolo 117 Cost., la Confederazione può quindi partecipare al finanziamento delle comunità di riferimento per quanto riguarda la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP (cfr. n. 1.1.1 e 7.1.1). Ciò consente di garantire il loro finanziamento fino all’entrata in vigore della revisione completa della LCIP. Nessun aiuto finanziario è per contro concesso alle comunità di cui all’articolo 2 lettera d LCIP, in quanto a differenza delle comunità di riferimento esse non sono competenti per l’apertura di cartelle informatizzate del paziente.

Capoverso 2: Nella strutturazione degli aiuti finanziari occorre prestare attenzione a che i fondi federali non finanzino aspetti dell’assistenza sanitaria generale di competenza dei Cantoni. Per questo motivo, l’ammontare degli aiuti finanziari deve