Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine
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In tal modo si tiene conto del requisito formulato all’articolo 7 lettera f LSu. Inoltre, il limite di spesa circoscrive chiaramente anche l’ammontare dei fondi federali disponibili.
7.6.4.2 Struttura regressiva
Si rinuncia a una struttura regressiva degli aiuti finanziari, il cui obiettivo è sottolineare sin dall’inizio il carattere limitato del sostegno finanziario e obbligare il beneficiario del sussidio a cercare da subito possibilità di finanziamento alternative.
In questo caso, le cose stanno esattamente al contrario. Bisogna infatti partire dal presupposto che al finanziamento transitorio farà seguito un finanziamento durevole e probabilmente ancora più importante garantito dalla Confederazione e dai Cantoni. In questo contesto, un aiuto finanziario regressivo per scaglioni non ha alcun senso.
7.7 Delega di competenze legislative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). In generale, la Costituzione limita la delega delle competenze in particolare statuendo che tutte le disposizioni importanti e fondamentali contenenti norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). L’avamprogetto di legge definisce perciò il quadro entro il quale il Consiglio federale può legiferare. Per esempio, disciplina il principio secondo cui alle comunità di riferimento può essere riconosciuto un importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta al fine di garantire il finanziamento della gestione e dell’ulteriore sviluppo della CIP (art. 23a cpv. 1 e 2) come pure l’obbligo di cofinanziamento da parte dei Cantoni (art. 23a cpv. 3) e stabilisce che l’UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione (art. 23c cpv. 2). L’importo esatto corrisposto per ciascuna cartella aperta, i requisiti per la domanda e la decisione nonché le ulteriori modalità procedurali, per contro, devono essere disciplinate dal Consiglio federale. L’ammontare dell’importo deve orientarsi ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità.
7.8 Protezione dei dati
Nel caso degli aiuti finanziari, questioni giuridiche in materia di protezione dei dati si pongono unicamente in relazione alla documentazione che le comunità di riferimento devono presentare con la domanda nonché alla relativa decisione e all’importo concesso.
Per motivi di trasparenza, l’UFSP si riserva di rendere pubblici l’ammontare degli aiuti finanziari concessi e il loro beneficiario. Sebbene ciò consenta di risalire indirettamente anche al numero di CIP aperte, questo aspetto sembra non porre problemi. Innanzitutto perché, nel caso di una domanda, secondo la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3) le indicazioni devono essere comunque pubblicate e, in secondo