Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine

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7.1.2 Aiuto finanziario o indennità secondo la legge sui sussidi?

La questione se il sostegno finanziario alle comunità di riferimento da parte della Confederazione costituisca un aiuto finanziario o un’indennità ai sensi della LSu è importante in quanto a dipendenza della risposta vanno osservati principi in parte diversi e previste procedure differenti per l’assegnazione dei relativi mezzi finanziari.

Secondo l’articolo 3 LSu, gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario, mentre le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all’amministrazione federale che adempiono compiti prescritti dal diritto federale.

Così come sono concepite attualmente, le attività delle comunità di riferimento sono un compito scelto dal beneficiario e non un compito dello Stato. Per disciplinare i requisiti che la CIP deve soddisfare, la LCIP vigente si basa unicamente sugli articoli 95 e 122 Cost. Sulla base di questi fondamenti costituzionali, il diritto federale ha potuto disciplinare solo l’attività (volontaria) di diritto privato delle comunità di riferimento, imponendo loro requisiti tecnici e organizzativi relativi alla struttura della CIP. Il finanziamento transitorio di queste comunità è quindi un aiuto finanziario.

In vista dell’elaborazione dell’imminente revisione completa della LCIP, bisognerà valutare se in futuro i compiti attualmente svolti dalle comunità e dalle comunità di riferimento nel quadro della gestione di diritto privato della CIP dovranno essere considerati compiti di diritto pubblico.

7.1.3 Base legale per il decreto di finanziamento

La competenza dell’Assemblea federale per il decreto di finanziamento di cui al numero 4.2 deriva dall’articolo 167 Cost. La base costituzionale per la concessione di aiuti finanziari è l’articolo 117 Cost. (v. n. 7.1.1). Conformemente all’articolo 23b dell’avamprogetto, l’Assemblea federale decide mediante un limite di spesa pluriennale l’importo massimo del credito a preventivo per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 23a. I fondi devono coprire il periodo fino all’entrata in vigore della revisione completa della LCIP e tenere conto di tutte le cartelle informatizzate del paziente aperte dall’entrata in funzione della CIP.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Per quanto riguarda gli aiuti finanziari previsti volti a sostenere finanziariamente le comunità di riferimento in funzione del numero di CIP aperte, la Svizzera non è vincolata ad alcun impegno internazionale (OMC, accordi bilaterali ecc.).

7.3 Forma dell’atto

7.3.1 Disposizioni di legge

A norma dell’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della presente modifica della LCIP soddisfa tale requisito. In base all’articolo 141 capoverso 1