Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine

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lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Il progetto presentato prevede esplicitamente il referendum facoltativo (cifra II cpv. 1 AP-LCIP).

7.3.2 Limite di spesa

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e all’articolo 25 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10), per il limite di spesa è previsto un atto nella forma del decreto federale semplice non sottostante a referendum.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Nel caso del finanziamento transitorio entrambi i presupposti sono dati: l’avamprogetto del decreto federale semplice, visti gli articoli 23a capoverso 1 e 23b del progetto di modifica, prevede un limite di spesa di complessivi 30 milioni di franchi (v.

n. 4.2) ed è ragionevole supporre che gli aiuti finanziari concessi annualmente in funzione del numero di CIP aperte (art. 23a cpv. 2) superino i 2 milioni di franchi.

Gli articoli 23a capoversi 1 e 2 e 23b dell’avamprogetto come pure il decreto federale semplice concernente lo stanziamento del credito di spesa menzionato ai numeri 4.2 e 7.1.3 necessitano pertanto del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’articolo 117 Cost. conferisce alla Confederazione un’ampia competenza normativa nell’ambito dell’assicurazione malattie che include anche questioni legate al finanziamento. Allo stesso tempo, tuttavia, la responsabilità dell’assistenza sanitaria incombe ai Cantoni. Pertanto, in virtù dell’equivalenza fiscale e del principio di sussidiarietà, sia la Confederazione sia i Cantoni sono tenuti a partecipare ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP. La Confederazione deve sostenere con aiuti finanziari le comunità di riferimento soprattutto laddove ciò torna utile agli scopi o agli interessi dell’assicurazione malattie.

La CIP esplicherà tutta la sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi della LAMal (miglioramento della qualità ed efficienza dei costi) solo quando raggiungerà una certa diffusione e un certo tasso di utilizzazione tra la popolazione. Dalla concessione di aiuti finanziari in funzione del numero di cartelle informatizzate del paziente aperte, la Confederazione si aspetta effetti positivi in termini di una più rapida diffusione della CIP. Inoltre, l’importo dell’aiuto finanziario per ciascuna cartella si orienterà ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità.