Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine

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d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità. Inoltre, gli aiuti finanziari non possono superare il limite di spesa e con i fondi federali possono essere concessi aiuti finanziari solo se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP. Pertanto, il meccanismo per gestire gli aiuti finanziari e il sistema volto a incentivare la più rapida diffusione possibile della CIP sono disciplinati in via definitiva e senza margine di apprezzamento nell’avamprogetto di legge (e precisati in quello di ordinanza).

In questo contesto, la gestione materiale degli aiuti finanziari mediante accordi di programma o contratti di sovvenzionamento di diritto pubblico non ha alcun senso. L’unico obiettivo di prestazione, ossia il numero di CIP aperte, è già stabilito nell’avamprogetto di legge (art. 23a cpv. 2).

Inoltre, dato che l’ammontare degli aiuti finanziari si orienta ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità per aperture di CIP già effettuate, non sussiste alcun rischio di accumulo di riserve.

7.6.3 Procedura di concessione dei contributi efficiente e trasparente

L’aiuto finanziario previsto deve essere attuato con un minimo di oneri finanziari (art. 7 lett. a LSu). Per questo motivo, deve orientarsi ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità, partendo dal presupposto che l’incentivo creato avrà un importante effetto moltiplicatore (collegamento con il numero di aperture). Tutti gli altri costi operativi nonché i costi per l’ulteriore sviluppo rimangono a carico delle comunità di riferimento.

L’attuazione avviene anche con un minimo di oneri amministrativi (art. 7 lett. a LSu) e pertanto in modo efficiente. Per calcolare a quanto ammonta la garanzia di copertura dei costi si deve considerare unicamente il numero di CIP aperte; ciò significa che per la ripartizione dei fondi stanziati dall’Assemblea federale viene utilizzato un criterio semplice, trasparente, verificabile ed economico dal punto di vista della procedura. Altri criteri, per esempio regionali o linguistici o che, a causa di un dato margine di apprezzamento, richiedono una motivazione materiale da parte di chi corrisponde gli aiuti finanziari, sono esclusi.

7.6.4 Durata e struttura regressiva degli aiuti finanziari

7.6.4.1 Durata

Gli aiuti finanziari devono essere concessi solo fino all’entrata in vigore della revisione completa della LCIP. Poiché oggi non è possibile stabilire definitivamente con certezza la data esatta di quando ciò accadrà, non ha alcun senso fissare una scadenza delle disposizioni sul finanziamento transitorio. Ciò non significa tuttavia che non sia prevista alcuna scadenza. Innanzitutto, conformemente al decreto federale proposto, il limite di spesa è limitato a cinque anni e, in secondo luogo, salvo decisioni politiche diverse, le disposizioni sul finanziamento transitorio saranno abrogate con la decisione del Consiglio federale sull’entrata in vigore della revisione completa della LCIP.