Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 23 pagine
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orientarsi ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità. Inoltre, facendo dipendere il sostegno finanziario della Confederazione dal numero di CIP aperte si promuove la loro diffusione. L’importo esatto sarà fissato dal Consiglio federale a livello di ordinanza, ma dovrebbe attestarsi intorno ai 15 franchi (v. n. 4.2).
Capoverso 3: Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP. Con questa partecipazione annuale, i Cantoni sono tenuti a provvedere a un finanziamento a lungo termine della CIP già prima dell’entrata in vigore della revisione completa della LCIP. L’obbligo di cofinanziamento deriva dal fatto che, secondo l’attuale ripartizione delle competenze e dei compiti, i Cantoni sono responsabili di garantire e quindi di organizzare l’assistenza sanitaria (v. n. 7.5 e 7.6.1.1).
Capoverso 4: È ipotizzabile che per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP alle comunità di riferimento vengano concessi anche altri aiuti finanziari federali, in questo contesto soprattutto aiuti finanziari secondo la legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1). Il capoverso 4 garantisce pertanto che le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) riguardo alle prestazioni multiple (art. 12) siano rispettate e che la stessa prestazione non venga sostenuta in misura eccessiva con fondi federali. Il limite del 50 per cento è necessario anche in considerazione del cofinanziamento obbligatorio da parte dei Cantoni previsto nell’articolo 23a capoverso 3 dell’avamprogetto. Diversamente, infatti, vi sarebbe il rischio che i fondi erogati complessivamente dall’ente pubblico per il medesimo investimento superino i costi effettivi di quest’ultimo. In definitiva, il capoverso 4 tiene conto anche dell’articolo 7 lettera c LSu, secondo cui il beneficiario deve fornire una propria prestazione ragionevolmente esigibile.
Art. 23b Importo massimo
La Svizzera non conosce il referendum finanziario a livello federale. Per le spese della Confederazione è quindi necessaria una procedura in due fasi. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera e Cost., occorre una base legale formale sotto forma di legge federale che stabilisca a grandi linee i compiti e le prestazioni della Confederazione e che sottostia a referendum facoltativo. A tal fine, l’Assemblea federale deve approvare nel quadro del preventivo un decreto di finanziamento (art. 167 Cost.) non sottostante a referendum ed emanato sotto forma di decreto federale semplice giusta l’articolo 163 capoverso 2 Cost.
Il presente avamprogetto non contiene pertanto alcuna indicazione sull’ammontare della somma da mettere a disposizione per gli aiuti finanziari. A norma dell’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), un limite di spesa deve essere fissato se gli aiuti finanziari sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine di apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.