Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine

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E si tratta di spese che devono essere indennizzate. In futuro i costi sostenuti preventivamente dai gestori del compito sistemico per garantire il servizio dovranno essere regolarmente coperti mediante le convenzioni sull'offerta nel TRV o le convenzioni sulle prestazioni, mentre quelli scaturiti nelle situazioni eccezionali stesse potranno essere fatti valere mediante la procedura ordinaria. Per la rimunerazione delle prestazioni si rimanda all'articolo 24 dell'avamprogetto di ordinanza.

Sezione 4: Provvedimenti preparatori

Art. 12 Compiti degli enti federali

Cpv. 1

Sulla base dell'articolo 28 LTV l'UFT incarica le FFS e AutoPostale SA del coordinamento e della gestione del compito sistemico nel traffico ferroviario e nel TRV e TL pubblici mediante autobus, tram, battelli e impianti a fune in vista di situazioni eccezionali e nelle situazioni eccezionali stesse. L’UFT e i gestori del compito sistemico disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata dei compiti. Convengono in particolare:

‒ i compiti specifici in vista di situazioni eccezionali e nelle situazioni eccezionali secondo gli

articoli 11 e 13 OCTSE;

‒ la rimunerazione delle prestazioni;

‒ il coinvolgimento delle imprese e dei gruppi di aventi diritto interessati e l’eventuale formazione

di un comitato;

‒ i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici nonché a dati;

‒ il tipo e la portata di un’eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

La gestione del compito sistemico è definita come compito permanente: i gestori devono occuparsi costantemente dei lavori preparatori.

Finora compiti e indennizzo dei gestori del compito sistemico non erano concordati contrattualmente, ma le difficoltà iniziali incontrate da FFS e AutoPostale SA durante la pandemia di COVID-19 hanno indicato chiaramente la necessità di norme contrattuali sia per i compiti in vista di situazioni eccezionali e nelle situazioni eccezionali sia per l'indennizzo delle spese sostenute (v. commento all'art. 11).

Cpv. 2

L'USTRA è responsabile della gestione strategica del comparto Strade nazionali. Nel quadro della preparazione predispone provvedimenti preventivi nella rete delle strade nazionali affinché la relativa infrastruttura possa essere utilizzata anche in una situazione eccezionale. Nel farlo, lavora in stretta collaborazione con la VMZ-CH e i Cantoni (v. anche commento all'art. 11).

Cpv. 3

Nell'OCTS finora vigente il trasporto merci su strada non era contemplato. Eppure è fondamentale per l'approvvigionamento di base della Svizzera, ad esempio in situazioni di grave penuria. Per tale motivo nell'OCTSE è stata inserita la presente disposizione. I provvedimenti preparatori in vista dell'approvvigionamento del Paese con beni d'importanza vitale sono di competenza dell'AEP. La disposizione lo sancisce anche nell'OCTSE, evitando possibili conflitti di competenze.

Cpv. 4

Il trasporto aereo non era nominato né nell'OCTS né nell'OTPE finora vigenti. La pandemia di COVID-19 ha però dimostrato che, a seconda del tipo di situazione eccezionale, è un vettore con