Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il concetto di coordinamento dei trasporti comprende diversi compiti. Suoi aspetti centrali sono la sintonizzazione e la direzione di tutti gli attori del traffico di cui all'articolo 3 dell'ordinanza, nell'obiettivo di preparare i trasporti e di salvaguardare un certo livello di servizio in caso di situazione eccezionale. Tra i compiti di coordinamento rientrano anche l'elaborazione di provvedimenti e opzioni d'intervento, l'individuazione di limiti e possibilità di attuazione nonché il promovimento attivo della collaborazione.
Compiti particolari nell'ambito dell'OCTSE sono attività e responsabilità supplementari di cui le organizzazioni incaricate della gestione del compito sistemico (gestori del compito sistemico) devono farsi carico nell'ambito della preparazione per situazioni eccezionali nonché nelle situazioni eccezionali stesse. Si tratta, ad esempio, di allestire piani di misure e garantire la comunicazione sia con le rispettive imprese di trasporto sia con le autorità interessate.
Ai sensi di quest'ordinanza i trasporti prioritari sono trasporti da effettuare con priorità al fine di proteggere la popolazione e le sue basi vitali nonché di approvvigionare popolazione ed economia con beni e servizi d'importanza vitale. I trasporti prioritari possono svolgersi su rotaia, su strada e per idrovia come pure per via aerea.
Art. 2 Campo d'applicazione
Cpv. 1
Lett. a
Le imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 LTV sono imprese in possesso di una concessione della Confederazione o di un Cantone per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante ferrovia o tram, filobus, impianti a fune, battelli o veicoli a propulsione termica o elettrica.
Lett. b
I gestori dell'infrastruttura ferroviaria (GI) ai sensi dell'articolo 5 Lferr sono responsabili per l'esercizio e la manutenzione di impianti infrastrutturali per il trasporto ferroviario. Anch'essi devono adempiere i requisiti di quest'ordinanza affinché in caso di eventi eccezionali le imprese di trasporto ferroviario (ITF) possano effettuare trasporti prioritari e adottare ulteriori misure. Per tale motivo il suo campo d'applicazione comprende anche le imprese titolari di una concessione e di un'autorizzazione di sicurezza per l'esercizio di un'infrastruttura ferroviaria.
Lett. c
L'autorizzazione di cui all'articolo 8c Lferr comprende l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza. Onde effettuare trasporti sulla rete ferroviaria, sia le imprese che operano nel traffico merci sia quelle attive nel trasporto di viaggiatori hanno bisogno di entrambi.
Le disposizioni dell'ordinanza si applicano pertanto anche alle imprese di trasporto merci su rotaia.
Lett. d
Le imprese commerciali di trasporto merci su strada finora non erano state considerate né nell'OCTS né nell'OTPE. La pandemia di COVID-19 ha però evidenziato chiaramente quanto in una situazione eccezionale i trasporti stradali siano importanti per l'approvvigionamento della popolazione e dell'economia con beni d'importanza vitale. Nell'ambito della gestione di tale pandemia l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) ha definito per iscritto le cosiddette