Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 23 pagine
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questo tipo di trasporti devono poter essere assicurate la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute del personale necessario all'esercizio così come l'acquisto, lo stoccaggio e la distribuzione di materiale di protezione devono essere chiariti e stabiliti nella pianificazione in vista di situazioni eccezionali. Per le imprese si applicano le disposizioni di diritto privato e pubblico, quali la legge del 22 marzo 199115 sulla radioprotezione (LRaP) e la legge dell'8 ottobre 197116 sulla durata del lavoro (LDL) con le rispettive ordinanze (ordinanza del 26 aprile 201717 sulla radioprotezione, ORaP, e ordinanza del 29 agosto 201818 concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL) nonché la legge sul lavoro del 13 marzo 196419 (LL) e l'ordinanza del 19 giugno 199520 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti; ORL 1).
In virtù delle disposizioni legali sulla radioprotezione e sulla protezione della salute, ad esempio, il personale necessario all'esercizio può essere obbligato a prestare servizio. Il capitolo 4 «Persone mobilitate» del titolo terzo «Situazioni di esposizione di emergenza» nell'ORaP comprende disposizioni su gruppi di persone, protezione della salute, istruzione, equipaggiamento, copertura assicurativa e indennizzo.
Deroghe alla LDL e alla LL sono disciplinate rispettivamente nell'OLDL e nell'OLR 1 e si applicano esplicitamente anche alle situazioni eccezionali. Qualora queste non siano sufficienti all'adempimento dei mandati derivanti da concezioni e piani per la gestione di situazioni eccezionali, le imprese devono elaborare le decisioni del caso per le ulteriori necessarie deroghe alle disposizioni della LDL o della LL. Tra queste rientra anche il sancito coinvolgimento dei lavoratori o di un loro rappresentante.
Cpv. 3
Affinché rete stradale, ferroviaria e trasporti pubblici funzionino in quanto sistema anche in situazioni eccezionali, le imprese devono pianificare e adottare i provvedimenti preparatori in collaborazione con gli enti competenti sulla rispettiva rete per la pianificazione, la preparazione e l'attuazione di misure di protezione della popolazione e delle basi vitali come pure di misure di approvvigionamento della popolazione e dell'economia in beni e servizi vitali (servizi specializzati dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico). Nei trasporti pubblici le imprese devono inoltre concordare le misure pianificate e adottate riguardo alla gestione dei trasporti e agli orari con le imprese che offrono coincidenze nonché con i gestori del compito sistemico per il traffico ferroviario (FFS) e nei comparti pubblici del TRV e TL mediante autobus, tram, battello e impianti a fune (AutoPostale SA). Questi ultimi possono coadiuvare le imprese nel predisporre i provvedimenti preparatori nel quadro delle proprie competenze legali. Possono, in particolare, richiedere adeguamenti e modifiche riguardo ai diritti e ai doveri delle imprese di cui all'articolo 3 OCTSE.
Le imprese devono verificare l'efficacia delle misure che hanno pianificato e adottato conducendo esercitazioni sulla propria rete in collaborazione con le autorità, gli stati maggiori e le organizzazioni competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia.
Cpv. 4
15RS 814.50
16RS 822.21
17 RS 814.501
18 RS 822.211
19RS 822.11